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Amministrazione Srl Decreto liquidità Parte A misure accesso al credito per le imprese
Amministrazione Srl Decreto liquidità Parte A misure accesso al credito per le imprese

Decreto liquidità Parte A, misure di accesso al credito per le imprese

DECRETO LIQUIDITA’ – Parte A


DECRETO LEGGE N. 23 DEL 8 APRILE 2020


Si trasmette circolare in merito alle disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 8.04.2020 e in vigore dal 9.04.2020.

Il decreto prevede numerose disposizioni  le cui misure caratterizzanti sono sostanzialmente individuabili nelle parti sintetizzate di seguito:

  • Parte A: misure per l’accesso al credito, sostegno alla liquidità e all’esportazione e internazionalizzazione; Fondi di garanzia per piccole e medie imprese  particolarmente agevole per importi fino a 25.000,00  euro; misure per garantire  la continuità delle imprese (regole  Bilanci/finanziamenti soci / sospensione titoli di credito etc ).

Inoltre ,dal  punto di vista  operativo/commerciale  si segnala , anche  lo  stralcio dell’ ordinanza della regione Lombardia  del 6/4/2020  che in   modifica di  precedenti decisioni  dispone  che è   consentito:

  • l’uso di distributori automatici all’interno degli  uffici , per  le  attività che   sono autorizzate  a funzionare in base ai diversi provvedimenti  di carattere sanitario ;
  • la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche anche se non ammesse nell’allegato del DPCM del 1 marzo  2020
  • l’apertura dei  mercati coperti , sia per il settore alimentare che non alimentare ,che  possono riaprire a condizione che il sindaco del Comune adotti un piano specifico per ogni mercato;

Per il codice  Ateco 81.3  (cura e manutenzione del paesaggio)  sono consentite manutenzione parchi e giardini e aree verdi  finalizzate alla prevenzione dei danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

Si allega anche il vademecum dell’Agenzia delle Entrate riepilogativo delle misure fiscali del Decreto Liquidità.

PARTE A: MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

  • Art. 1 – Sostegno alla liquidità delle imprese: alle con sede in Italia colpite dal Covid-19, SACE SpAm concede garanzie, fino al 31.12.2020, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma. Gli impegni assunti dalla SACE Spa sono destinati a supporto delle piccole e medie imprese ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita iva, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia L 662/96, art. 1, co. 100, lett.

Le condizioni per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, finanziamenti durata massima 6 anni con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi;

b) – al 31.12.2019 l’impresa non è definibile in difficoltà (Dirett. UE 651/2014);
– al 29.02.2020 l’impresa non era presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;

c) il prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra:

25% del fatturato 2019 prodotto in Italia, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale o
il doppio del costo del personale 2019 (in Italia) come risultante dal bilancio; se l’impresa ha iniziato l’attività dopo il 31.12.2018, il legale rappresentante attesta i costi previsti per i primi due anni di attività.

d) la garanzia, in concorso paritetico sulle perdite per mancato rimborso tra garante e garantito, copre il:

  • 90% del finanziamento se impresa: ha meno di 5.000 dipendenti in Italia e ha valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi (consolidato di gruppo, da comunicare alla banca);
  • 80% del finanziamento se impresa ha più di 5.000 dipendenti in Italia e ha valore del fatturato tra € 1,5 miliardi e € 5 miliardi (consolidato di gruppo);
  • 70% del finanziamento se impresa ha valore del fatturato superiore € 5 miliardi (consolidato di gruppo);

e) Le commissioni annuali dovute sono le seguenti:

  • Per le PMI1: •25 punti base durante il 1° anno; •50 punti base durante il 2° e 3° anno; •100 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;
  • Per le altre imprese: •50 punti base durante il 1° anno; •100 punti base durante il 2° e 3° anno; •200 punti
    base durante il 4°, 5° e 6° anno;

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti di vigilanza;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente alla entrata in vigore del decreto, 09.04.2020, per capitale, interessi, oneri accessori fino all’importo massimo garantito;

h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperto da garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive di garanzia;

i) l’impresa e ogni impresa che appartiene al gruppo, assume l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o riacquisto di azioni nel corso del 2020;

l) l’impresa assume l’impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

m) il finanziatore deve dimostrare che al rilascio del finanziamento garantito, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto;

n) il finanziamento garantito deve essere destinato a sostenere: costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia come documentato e attestato dal legale rappresentante.

Al fine della verifica del suddetto limite di garanza, se ci sono più prestiti assistiti da garanzia a favore della medesima impresa, gli importi di detti finanziamenti si cumulano; stessa cosa nel caso in cui l’impresa fa parte di un gruppo e ci sono più prestiti assistiti da garanzia: gli importi dei finanziamenti si cumulano.

Viene disposta una procedura semplificata per il rilascio della garanzia a favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un fatturato fino a € 1,5 miliardi. In pratica il soggetto interessato al finanziamento garantito da SACE Spa presenta domanda a un soggetto finanziatore (banca), in caso di esito positivo della delibera di erogazione viene trasmessa la richiesta di emissione della garanza a SACE Spa che, verificato l’esito positivo della delibera della banca, emette un codice univoco identificativo (CUI) del finanziamento e della garanzia e dopo di chè il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento garantito da SACE Spa.

Per le imprese che superano entrambe le soglie, il rilascio della copertura è deciso con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

– Art. 2 – Sostegno alla esportazione, internazionalizzazione, agli investimenti delle imprese: per favorire l’internazionalizzazione del settore produttivo italiano, SACE SpA assume il 10% del capitale e degli interessi, dell’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa europea. Il 90% dei medesimi impegni è assunto dallo Stato.

SACE S.p.A.. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell’Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi.

– Art. 5 – Crisi d’impresa: ( la nomina del revisore = le norme sulla crisi d’impresa di cui al D. Lgs. 14/2019 entrano in vigore dal 01.09.2021.

– Art. 6 – Norme temporanee in tema di riduzione de capitale: viene disposto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 09.04.2020 e fino al 31.12.2020, non si applicano, per le fattispecie che si verificano nel corso degli esercizi chiusi entro predetta data, le seguenti norme:

  • Art. 2446, co. 2 e 3, c.c.: se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
  • Art. 2447 c.c.: se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
  • Art. 2482-bis, co. 4, 5 e 6, c.c.: se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.
  • Art. 2482-ter c.c.: se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

Per lo stesso periodo dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31.12.2020 non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui:

  • All’art. 2484, n. 4, c.c.: Le Spa, in Sapa e Srl si sciolgono […] per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter.
  • All’art. 2545-doudecies c.c.: La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

– Art. 7 – Continuità aziendale: nella redazione del bilancio in corso al 31.12.2020 può essere applicata la prospettiva della continuità aziendale se risulta sussistente nel bilancio chiuso in data anteriore al 23.02.2020 ferma restando la convocazione dell’assemblea in 180 giorni. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23.02.2020 e non ancora approvati.

– Art. 8 – Finanziamenti alle società da parte dei soci: per i finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del decreto 09.04.2020 e fino al 31.12.2020 non si applicano le norme sulla postergazione (Artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.).

– Art. 9 – Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione: per concordati preventivi e accordi di ristrutturazione che scadono tra il 23.02.2020 e il 31.12.2021, i termini di adempimento sono prorogati di 6 mesi.

– Art. 10 – Blocco istanze di fallimento: sono improcedibili i ricorsi depositati nel periodo dal 09.03.2020 al 30.06.2020 per la procedura di fallimento (art. 15 L.F.) e per lo stato di insolvenza prima della liquidazione coatta amministrativa (art. 195 L.F.).

– Art. 11 – Sospensione titoli di credito: i termini di scadenza ricadenti o decorrenti dal 09.03.2020 al 30.04.2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, 09.04.2020, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei
debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia (per le disposizioni ulteriori si rimanda al testo dell’articolo).

– Art. 12 – Sospensione dei mutui “prima casa”: in merito alla sospensione del mutuo prima casa, di cui all’art. 54 del DL 18/2020, per lavoratore autonomo si intendono anche le ditte individuali e gli artigiani. Per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, 09.04.2020, i benefici si applicano anche
per i mutui in ammortamento da meno di un anno.

– Art. 13 – Fondo garanzia PMI: in deroga alla vigente disciplina del Fondo garanzia (L. 662/1996, art. 1, co. 100, lett. a) si applicano le seguenti misure fino al 31.12.2020:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito,
  • l’importo massimo garantito è elevato a € 5 milioni, per singola impresa con dipendenti non superiore a 499,
  • la percentuale di copertura del Fondo è elevata al 90% di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi, previa autorizzazione della UE; l’importo totale delle predette operazioni non può superare alternativamente:
  1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o l’ultimo anno disponibile; per imprese costituite dal 01.01.2019 l’importo non può essere superiore ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  2. il 25% del fatturato totale 2019 del beneficiario;
  3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per PMI, e nei 12 mesi successivi per imprese con dipendenti non superiori a 499; tale fabbisogno dovrà essere attestato mediante apposita autocertificazione del beneficiario.
  • per le operazioni con le caratteristiche di durata e importo di cui al punto precedente, la percentuale di riassicurazione del Fondo è elevata al 100% dell’importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, se le garanzie da questi ultimi rilasciate non superano il 90%, e che non prevedano il pagamento di un premio; fino all’autorizzazione europea e successivamente all’autorizzazione per le operazioni finanziarie senza la durata e l’importo del punto precedente, le percentuali di copertura sono dell’80% per la garanzia diretta, del 90% per la riassicurazione,
  • sono ammissibili al Fondo garanzia (diretta dell’80%, riassicurazione del 90%) i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda un credito aggiuntivo del 10%,
  • è estesa la durata della garanzia del Fondo in presenza della concessione della sospensione delle rate da parte di banche o intermediari finanziari,
  • la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione delle condizioni di ammissibilità, ma sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, se la predetta classificazione è precedente al 31.01.2020;
  • la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31.12.2019, sono state ammesse al concordato in continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti e che hanno presentato un piano attestato, purché alla data di entrata in vigore del presente decreto, 09.04.2020, non presentino esposizioni che sarebbero classificate come deteriorate, non presentino importi in arretrato dopo le misure di concessione e la banca possa presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza; sono comunque escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze;
  • non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie,
  • la garanzia del fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia per: operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico, alberghiero o nell’attività immobiliare, con durata minima di 10 anni, di importo superiore a € 500.000,
  • i nuovi finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari a PMI, imprese individuali ed esercenti arti o professioni, sono ammissibili alla garanzia del fondo con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, previa autorizzazione della UE, purché tali finanziamenti prevedano:
    • l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione,
    • abbiano una durata fino a 72 mesi,
    • abbiano un importo non superiore al 25% del fatturato del beneficiario come da ultimo bilancio o dichiarazione fiscale,
    • l’importo non sia superiore a € 25.000,
    • il rilascio della garanzia è automatico e gratuito
  • per i soggetti con ammontare dei ricavi non superiore ad € 3.200.000, con attività danneggiata da Covid-19, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con un’altra copertura del residuo 10% concessa da Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. Tale garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario,
  • la garanzia del fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque dopo il 31.01.2020.

– Art. 14 – Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo: è previsto che il Fondo di cui all’art. 90 della legge 289/2002 possa prestare garanzie fino al 31.12.2020 sui finanziamenti erogati da Istituto per il Credito Sportivo per esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’art. 5, c.2, lett.c) del D.Lgs 242/99.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti e  provvederà nei prossimi giorni a trasmettere (oltre ai tributi in scadenza, come di consuetudine operativa)  tramite mail ,un prospetto nella quale viene calcolato l’importo massimo dei finanziamenti che l’impresa/professionista , potrà richiedere alle banche in base ai parametri di fatturato e costo del personale dipendente così come previsto dal decreto .

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l., con sede a Crema, in via Largo della Pace 6. 

T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form

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