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Amministrazione Srl Il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Amministrazione Srl Il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Decreto rilancio

In data 13.5.2020 è stato approvato il Decreto Rilancio, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si allega circolare che riporta sinteticamente le principali disposizioni.
Si provvederà non appena ci sarà la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale a fornire ulteriori dettagli.


Si segnala in particolare che il decreto prevede lo spostamento al 16 settembre 2020 dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019.

La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019 indipendentemente dal ricavi o compensi conseguiti nel 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. La sospensione vale solo nel caso in cui si verifichi un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Le stesse date per la ripresa dei pagamenti, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, valgono per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019, i cui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Il beneficio spetta a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.

È stata anche spostata in avanti la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (prima prevista fino al 31 maggio), derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

Si allega inoltre ordinanza della Regione Lombardia n. 546 del 13.05.2020 contenente le indicazioni per i datori di lavoro, valide dal 18/5/2020. Sono attese in merito ulteriori specificazioni.

Decreto rilancio

Sintesi principali novità

– Versamento Irap: Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto, dai contribuenti hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro.

– Contributo a fondo perduto: È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L’importo del contributo è pari al 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nell’ultimo periodo d’imposta; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e ?no a € 1 milione nell’ultimo periodo d’imposta; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1 milione e ?no a € 5 milioni
nell’ultimo periodo d’imposta.

– Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: previste una serie di misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Le misure si concretizzano in una detrazione d’imposta in capo ai soci persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti Ires) e nell’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.

– Credito d’imposta locazioni: per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

– Reddito di emergenza: È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).

– Indennità di 600 euro: ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

– Indennità a favore dei lavoratori domestici: ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

– Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici.

– Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

– Proroga dei termini di versamento: i versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

– Trasmissione telematica dei corrispettivi: viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

– Lotteria degli scontrini: è differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. “lotteria degli scontrini”.

– Pagamento avvisi bonari: è prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16
settembre 2020.

– Proroga termini versamento adesioni e mediazioni: viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a determinati avvisi di liquidazione.

– Notifica avvisi di accertamento: proroga dei termini Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2021 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti e procederà con ulteriori approfondimenti non appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l., con sede a Crema, in via Largo della Pace 6. 

T. 037386885 – E. info@studiocommercialistibmgr.it oppure compilare il form

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