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Studio BMGR Crema - Decreto Semplificazioni fiscali
Studio BMGR Crema - Decreto Semplificazioni fiscali

Decreto Semplificazioni fiscali

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli comunica sinteticamente le principali novità introdotte dal D.L. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni fiscali”)

 

In Gazzetta il Decreto Semplificazioni fiscali: le novità fiscali in sintesi

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.2022 il D.L. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni fiscali”).

Si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali previste.

Modifiche al calendario fiscale:

Articolo 3 D.L. 73/2021

  • La Liquidazione Periodica Iva relativa al secondo trimestre dovrà essere trasmessa entro il 30 settembre (e non più entro il 16 settembre);
  • la nuova scadenza dei modelli Intrastat è fissata entro il mese successivo al periodo di riferimento (e non più entro il 25 del mese successivo);
  • viene aumentato, dal 2023, da 250 euro a 5.000 euro il limite oltre il quale l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dei primi due trimestri dell’anno deve essere versata tempestivamente. Pertanto, alla luce del riformato quadro normativo, l’imposta di bollo può essere versata, per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro; per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento
    dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare
    dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro;
  • il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di
    soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi:

Articolo 5 D.L. 73/2022

I rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo
diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di
successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle entrate.

Dichiarazione dei redditi precompilata:

Articolo 6 D.L. 73/2022

Non è effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata trasmessa senza modifiche, anche in caso di presentazione mediante CAF o professionista.
Nel caso di presentazione della precompilata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui
dati delle spese sanitarie che non risultano modificati. A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata; in caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
Le nuove disposizioni trovano applicazione sin dal periodo d’imposta in corso.

Estensione del principio di derivazione rafforzata:

Articolo 8 D.L. 73/2022

Il criterio di derivazione rafforzata trova ora applicazione anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili; non è quindi può necessario presentare, in ogni caso, la dichiarazione integrativa.
La nuova disposizione, però, non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa. Il principio di derivazione rafforzata viene poi esteso alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria (prima della modifica, invece, le società al di sotto dei limiti
dimensionali non potevano applicare, in ogni caso, il principio di derivazione rafforzata, pur optando
per la redazione del bilancio in forma ordinaria).
Le nuove disposizioni si applicano già dal periodo d’imposta in corso.

Abrogazione della disciplina sulle società in perdita sistematica:

Articolo 9 D.L. 73/2022

È abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta 2022.
Nell’attuale Modello Redditi 2022, riferito al 2021, la disciplina risulterà pertanto pienamente applicabile.
Solo dall’anno prossimo, quindi, non saranno previste più penalizzazioni in caso di conseguimento di perdite fiscali per cinque periodi d’imposta (o in caso di perdite fiscali in quattro periodi d’imposta e un’annualità con reddito inferiore al minimo presunto). Nessuna modifica è prevista con riferimento alla disciplina delle società non operativa (che sarà quindi anche in futuro applicabile).

Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap:

Articolo 10 D.L. 73/2022

Vengono semplificate le modalità di esposizione, nella dichiarazione Irap, della deduzione per i costi
relativi a lavoratori a tempo indeterminato (il meccanismo prevede ora l’integrale deducibilità del
costo, in luogo della previsione di diverse forme di deduzione, seppur il risultato finale resti il medesimo).
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello di entrata in
vigore del Decreto, e, quindi, dal 2021; probabilmente saranno aggiornati i modelli della
dichiarazione Irap 2022.

Modifica della disciplina in materia di esterometro:

Articolo 12 D.L. 73/2021

Vengono esclusi dall’obbligo di comunicazione con esterometro gli acquisti di beni e le prestazioni
di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R.
633/1972, di importo non superiore ad euro 5.000,00 per ogni singola operazione. Si ricorda che a partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro a cadenza trimestrale viene sostituito dall’invio del singolo file XML allo SdI; la trasmissione telematica va effettuata secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.
Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file va effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne
certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file va effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello
di ricevimento del documento comprovante l’operazione (ad esempio, servizi ricevuti da soggetti passivi intra-Ue) o di effettuazione dell’operazione (servizi resi da prestatori extra-Ue).
Il nuovo adempimento, fino a pochi giorni fa, sembrava ricomprendere tutte le operazioni attive e
passive effettuate con controparti estere, fatta eccezione per le sole operazioni per le quali è stata
emessa una bolletta doganale. Con il Decreto Semplificazioni invece è stato previsto che dal 1°
luglio 2022 i singoli acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia, se di importo non
superiore a 5.000 euro, non vanno trasmessi allo SdI.

Termine per la registrazione degli atti portato a 30 giorni:

Articolo 14 D.L. 73/2021

L’articolo 13 D.P.R. 131/1986 fissava in 20 giorni il termine per la registrazione degli atti (anche se,
in alcuni casi, operava il termine di 30 giorni, come nel caso delle locazioni immobiliari). Il Decreto
Semplificazioni fiscali porta questo termine a 30 giorni, così come porta a 30 giorni il termine per
denunciare eventi successivi (avveramento condizione sospensiva, esecuzione dell’atto prima
dell’avveramento della condizione, proroga, ecc.).

Nuova certificazione sulla qualificazione degli investimenti agevolati:

Articolo 23 D.L. 73/2022

Le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti
effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies dello stesso articolo 1 L. 160/2019. Dal 1° luglio 2022 i singoli acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia, se di importo non superiore a 5.000 euro, non vanno trasmessi allo Sd.

Modifiche alla disciplina Isa:

Articolo 24 D.L. 73/2022

La norma interviene per tener conto degli effetti della crisi economica conseguente alla pandemia
anche nei periodi d’imposta 2021 e 2022. Viene tra l’altro previsto che, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2021, gli Uffici debbano tener conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato
derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020.
Per il periodo di imposta in corso al 31.12.2022, si dovrà tener conto anche del livello di affidabilità
fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

Modifiche alla disciplina in materia di Terzo settore:

Articolo 26 D.L. 73/2022

Le specifiche “agevolazioni transitorie” previste dall’articolo 104 D.Lgs. 117/2017 (quali, ad
esempio, l’applicazione in misura fissa di imposta di registro, ipotecarie e catastali; le detrazioni e
deduzioni per erogazioni liberali, ecc.) si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico
nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro, e, quindi, non soltanto alle Odv, Aps e Onlus.

Autodichiarazione Aiuti di Stato: proroga

Articolo 35 D.L. 73/2022

La norma proroga i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli
Aiuti di stato (RNA).
In conseguenza di tale previsione, l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 233822/2022, pubblicato ieri, 22 giugno, ha differito il termine per la presentazione dell’autodichiarazione sugli Aiuti di Stato al 30 novembre 2022 (in luogo del termine del 30 giugno 2022 prima previsto).

Proroga dichiarazione Imu 2021:

Articolo 35 D.L. 73/2022

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno di imposta 2021 è differito al
31 dicembre 2022 (in luogo del 30 giugno).
Restano fermi i termini di presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali.

Crema, lì 24.06.2022

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:
T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it

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