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SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA
Art. 01 – Proroga del versamento dell’IRAP erroneamente non versata
- È prorogato dal 30.04.2020 al 30.09.2021 il termine per il versamento senza sanzioni né interessi dell’Irap in caso di errata applicazione delle disposizioni dell’art. 24, c. 3 D.L. 34/2020 che hanno esonerato dal versamento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto per il 2020, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 finale “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Art. 1, cc. 1-9, 11 – Contributo a fondo perduto
- Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
- Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23.03.2021, ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23.03.2021, agli enti pubblici di cui all’art. 74, nonché ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.
- Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (art. 32 Tuir), nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021.
- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1.01.2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.
- L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. - Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1.01.2019, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.
- Il contributo non può essere pignorato.
- Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita Iva dal 1.01.2020, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap. In alternativa all’accredito in conto corrente, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; non si applicano i limiti di cui all’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all’art. 34 L. 388/2000 e all’art. 1, c. 53 L. 244/2007.
- Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito Internet, il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto. L’istanza potrà essere inviata a partire dal 30.03.2021 e fino al 28.05.2021, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet. L’orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un’apposita comunicazione. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, cc. da 9 a 14 D.L. 34/2020 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
- È abrogato il contributo a fondo perduto riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande dall’art. 1, c. 14bis D.L. 137/2020.
- Il contributo riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana e dei Comuni ove sono situati santuari religiosi, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri, riconosciuto dall’art. 59 D.L. 104/2020, è limitato ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Il requisito del numero di abitanti non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016.
Art. 1, c. 10 – Dati Iva resi disponibili dall’Agenzia Entrate
- A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2021 (anziché dal 1.01.2021), in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri Iva (artt. 23 e 25 Dpr 633/1972);
b) liquidazione periodica dell’Iva. - A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.01.2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti
citati, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.
Art. 1, cc. 13-17 – Aiuti di Stato - Gli aiuti di cui all’art. 1, c. 13 D.L. 41/2021, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
- Per le imprese beneficiarie di tali aiuti che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione Europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.
- Con decreto del Ministro dell’Economia sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni ai fini della verifica, successivamente all’erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.
Art. 1, c. 17bis – Compensazione delle cartelle esattoriali con crediti verso P.A.
- La disposizione di cui all’art. 12, c. 7-bis D.L. 145/2013, che dispone la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, è applicabile, con le modalità previste dal D.M. Economia 24.09.2014, anche per l’anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31.10.2020.
Art. 1bis – Proroga rivalutazione dei beni d’impresa
- La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, disciplinata dall’art. 110 D.L. 104/2020, può essere eseguita anche nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2021, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali.
Art. 1ter – Contributo a fondo perduto per start-up
- Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1.01.2018 al 31.12.2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di commercio, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo a fondo perduto (di cui all’art. 1 del presente decreto) in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dall’art. 1.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1 del presente decreto.
- Con decreto del Ministro dell’Economia sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.
Art. 2 – Misure di sostegno ai comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici
A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.
- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
- Il contributo in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.
- I contributi sono riconosciuti ed erogati in conformità al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C (2020) 1863, nonché in conformità all’art. 107, par. 2, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea. Art. 3 – Fondo autonomi e professionisti
- Il beneficio dell’esonero contributivo, previsto dall’art. 1, cc. 20-22 L. 178/2020 a favore dei lavoratori autonomi e professionisti, è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- La L. 178/2020 ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
– dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
– dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.lgs. 509/1994 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.lgs. 103/1996 (Casse Interprofessionali);
– con un reddito 2019 non superiore a € 50.000;
– che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019. - L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Art. 4, cc. 1-3 – Sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi
- Con riferimento alle Entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8.03.2020 al 30.04.2021 (anziché 28.02.2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010 (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nonché gli avvisi di addebito dell’Inps).
- Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 delle definizioni agevolate rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e “saldo e stralcio” (artt. 3 e 5 D.L. 119/2018, art. 16-bis D.L. 34/2019 e art. 1, cc. 190 e 193 L. 145/2018) è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, c. 14-bis D.L. 119/2018 in materia di “saldo e stralcio” (ai sensi dei quali l’effetto di inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo versamento anche solo di una rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni):
a) entro il 31.07.2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
b) entro il 30.11.2021, relativamente alle rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021. - Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31.12.2023, entro il 31.12.2024, entro il 31.12.2025 ed entro il 31.12.2026.
Restano invece fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020. - Con riferimento ai carichi, relativi alle Entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’art. 157, c. 3, lett. a), b), e c) D.L. 34/2020 riguardanti i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi, modelli 770 e Iva, sono prorogati:
a) di 12 mesi, il termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’art. 19, c. 2, lett. a) D. Lgs. 112/1999
ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
b) di 24 mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, c. 3 L. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge
vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse Entrate. - Nel periodo intercorrente tra il 19.05.2020 e il 30.04.2021 (anziché 28.02.2021) sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
- Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1.03.2021 al 23.03.2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte. Restano prive di effetto le verifiche di cui all’art. 48-bis, c. 1 Dpr 602/1973, ossia quelle effettuate dalle amministrazioni pubbliche prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento.
Art. 4, cc. 4-10 – Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro
- Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, se relativi:
– alle persone fisiche, che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
– ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. - Tale disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa più sotto indicata.
- Con decreto del Ministero dell’Economia sono stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.
- Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
- Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
- Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive,relative alle quote, erariali e non, annullate ai sensi della presente disposizione, l’agente della riscossione presenta apposita richiesta al Ministero dell’economia.
- Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4 D.L. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24.10.2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
- Le disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione.
- Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l’efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell’Economia trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Art. 5, cc. 1-11 – Definizione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici
In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 D.L. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, nonché con le comunicazioni elaborate entro il 31.12.2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018.
- Accedono alla definizione i soggetti, con partita Iva attiva alla data del 23.03.2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020.
- L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini, individua i soggetti per i quali si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare.
- Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con provvedimenti possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione è reso disponibile al contribuente.
- La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
- I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.
- In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
- Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
- I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, ordinariamente previsti entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19».
- L’attività di controllo della coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva, sospesa per effetto dell’art. 157, c. 2, lett. c) D.L. 34/2020 riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al 3° trimestre 2020.
- Con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione di tali disposizioni.
Art. 5, cc. 12-14 – Ulteriori sospensioni di termini
- Coerentemente con la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, prorogata fino al 30.04.2021, è sospesa con i medesimi termini anche la compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall’art. 145 D.L. 34/2020. In tal modo l’Agenzia delle Entrate può procedere ad erogare speditamente i rimborsi, anche in presenza di ruoli a carico del creditore, senza verifica preventiva.
- È prorogato fino al 31.01.2022 il termine finale della sospensione disposta dall’art. 67, c. 1 D.L. 18/2020 (già operante fino al 31.01.2021 per effetto dell’art. 151 D.L. 34/2020, n. 34) per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività o della iscrizione ad albi ed ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi
alla data del 23.03.2021. - Stante la perdurante situazione emergenziale, al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei con-fronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, è differita al 2° anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa la decorrenza dell’obbligo di segnalazione qualificata di allerta previsto a carico dall’Agenzia delle Entrate dall’art. 15, c. 7 D.lgs. 14/2019. Per l’Inps e per l’agente della riscossione, tale obbligo decorre dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice della crisi.
Art. 5, c. 15 – Web tax
- È prorogato al 16.05 di ciascun anno il versamento dell’imposta sui servizi digitali (web tax) e al 30.06 di ciascun an-no la presentazione della dichiarazione annuale.
- In sede di prima applicazione dell’imposta sui servizi digitali, i soggetti obbligati possono effettuare il versamento dell’ammontare dovuto per il 2020 entro il 16.05.2021 (anziché entro il 16.03.2021) e presentare la relativa dichiara-zione entro il 30.06.2021 (anziché entro il 30.04.2021).
Art. 5, cc. 15bis e 15ter – Compensazione credito d’imposta acquisto veicoli elettrici o ibridi
- Al fine di favorire l’utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo riconosciuto per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e,
L4e, L5e, L6e e L7e ai sensi dell’art. 1, c. 1057 L. 145/2018 e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei relativi limiti di importo (sono elimina-ti i precedenti vincoli nella compensazione). A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. - Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni.
Art. 5, c. 16 – Conservazione digitale dei documenti tributari
Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei 6 mesi successivi al termine di presentazione del-la dichiarazione dei redditi (anziché 3 mesi). In particolare, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato
il 10.12.2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10.06.2021 (ossia nei 6 me-si, anziché 3 mesi, successivi alla citata scadenza del 10.12.2020).
Art. 5, cc. 19-22 – Dichiarazione dei redditi precompilata 2021 e Certificazioni Uniche
- Al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza “Coronavirus” e, nel contempo, di permettere all’Agenzia delle Entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021, è previsto il differimento di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l’anno 2021.
- In particolare, il termine per l’invio da parte dei sostituti delle Certificazioni Uniche è spostato al 31.03.2021
- e con es-so il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
e comunica-zioni del risultato finale delle dichiarazioni. È differito al 31.03.2021 il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati. - La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16.03, è effettuata entro il 31.03.2021.
- È prorogato al 10.05.2021 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
Art. 5, c. 22bis – Proroga in materia di tabacchi
- Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa per i tabacchi lavorati di cui agli artt. 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e dell’imposta di consumo sui prodotti di cui agli artt. 62-quater e 62-quinquies D.lgs. 504/1995, sono autorizzati a versare entro il 30.11.2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021.
Art. 5bis – Estensione rivalutazione beni d’impresa settore alberghiero e termale
- L’art. 6-bis D.L. 23/2020 relativo alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni del settore alberghiero e termale si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, an-che:
-per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei
set-tori alberghiero e termale ovvero
-per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. - In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente (ai sensi dell’art. 102, c. 8 Tuir).
- Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.
Art. 6 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI
- Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione di-verse da quelle per usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse stanziate.
- L’Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica, nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1.04 e il 30.06.2021, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel 1° trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci citate non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel 1° trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
•È pertanto abrogato l’art. 8-ter D.L. 137/2020, relativo allo sconto in bolletta applicato per le attività economiche coinvolte dalle misure restrittive imposte dall’emergenza sanitaria che al 25.10.2020 hanno la partita Iva e rientrano nei codici Ateco previsti dal decreto stesso, che riproponeva quanto disposto dal D.L. 34/2020 per le imprese relativa-mente alle spese di maggio, giugno e luglio 2020. - Per l’anno 2021 per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni è ridotto del 30%. A tal fine, è riconosciuto ai soggetti interessati un credito di imposta, pari al 30% dell’eventuale versamento del canone intervenuto antecedentemente al 23.03.2021, che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
- Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni.
- Per il medesimo anno 2021, è assegnata la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d’imposta pari al 100% dell’eventuale versamento del canone intervenuto antecedentemente alla data del 23.03.2021, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI- Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione richieste dalla predetta società. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Art. 6bis – Iva ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica (superbonus)
L’Iva non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli artt. 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis Dpr 633/1972, dovuta sul-le spese rilevanti ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 (110%), si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
Art. 6quinquies – Misure per l’incentivazione del welfare aziendale
È esteso anche al periodo d’imposta 2021 l’aumento a euro 516,46 dell’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, c. 3 Tuir.
Art. 6sexies – Esenzione dal versamento della 1^ rata Imu
In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, per l’anno 2021 non è dovuta la 1^ rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, cc. da 1 a 4 del presente decreto previste per il contributo a fondo perduto. Pertanto, l’agevolazione:
-è riconosciuta a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
-non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23.03.2021, ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23.03.2021, agli enti pubblici nonché agli intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis Tuir;
-spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir, nonché ai soggetti con ricavi o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 23.03.2021;
-spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
- L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19»
Art. 6septies – Canoni di locazione non percepiti
Le disposizioni di cui all’art. 3-quinquies D.L. 34/2019 concernenti la sospensione della tassazione dei redditi fondiari derivanti dai canoni di locazione non riscossi di immobili a uso abitativo, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione non percepiti a decorrere dal 1.01.2020. È pertanto abrogato il vincolo di applicabilità ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2020.
- Ne consegue che i canoni di locazione non percepiti dall’1.01.2020 possono non essere dichiarati nel modello 730 o nel modello Redditi 2021 se la mancata percezione è comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento a prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione.
Art. 6octies – Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico
- Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’art. 110, c. 6, lett. a) e b) R.D. 773/1931 e del relativo canone concessorio della restante quota del 5° bimestre 2020 è rimodulato come segue:
a) la 4^ rata del 30.04.2021 si intende prorogata al 29.10.2021;
b) la 5^ rata del 31.05.2021 si intende prorogata al 30.11.2021;
c) la 6^ rata del 30.06.2021 si intende prorogata al 15.12.2021.
Art. 6novies – Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali
Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 7 – Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale
Alla luce dell’attività di monitoraggio relativa all’anno 2020 sono rideterminati i limiti di spesa in termini di saldo netto da finanziare, per l’anno 2021, rispetto agli importi già previsti a legislazione vigente dall’art. 12 D.L. 137/2020 e dall’art. 1, c. 312 L. 178/2020 recante i limiti di spesa per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e per i trattamenti di Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA).
Art. 8 – Trattamenti di integrazione salariale
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23.03.2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui agli artt. 19 e 20 D.L. 18/2020, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1.04 e il 30.06.2021. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.
- I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23.03.2021, domanda per i tratta-menti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater D.L. 18/2020, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1.04 e il 31.12.2021. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.
- I trattamenti possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga per Covid di cui all’art. 1, c. 300 L. 178/2020.
- Le domande di accesso ai trattamenti citati sono presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione, a pena di decadenza, è fissato entro il 30.04.2021.
- I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1.01.2021 al 31.03.2021, sono differiti al 30.06.2021. L’Inps provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione al fine di garantire il rispetto del relativo limi-te di spesa previsto.
- In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipa-zione (art. 22-quater D.L. 18/2020), il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 22.04.2021 se tale ultima data è posteriore. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
- Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens-Cig».
- Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, i trattamenti possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da par-te dell’Inps sia con le modalità di cui all’art. 7 D. Lgs. 148/2015 (a conguaglio).
- Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1.04 e il 31.12.2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione, a pena di decadenza è fissato al 30.04.2021.
- Fino al 30.06.2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo azionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
- Fino al 30.06.2021 resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso.
- Dal 1.07 al 31.10.2021 ai datori di lavoro destinatari di assegno ordinario, CIGD e CISOA resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di re-cedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966.
- Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquida-zione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione (NASpI).
- Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
- I trattamenti sono concessi nei limiti di spesa stanziata. L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.
Art. 9 – Fondo sociale per occupazione e formazione
- È rifinanziato il Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del Lavoro per l’anno 2021 e per l’anno 2022. Si tratta, in particolare, del Fondo sociale per occupazione, istituito nel 1993, con l’obiettivo di finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali.
- Tale rifinanziamento è preordinato al potenziamento degli interventi finanziati dal fondo tra cui:
-gli ammortizzatori sociali in deroga;
-le proroghe dei trattamenti di CIGS per cessazione attività;
-le iniziative per l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;
-l’attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato;
-le borse tirocinio formativo a favore dei giovani;
-gli incentivi per il reimpiego di lavoratori over 50;
-le agevolazioni contributive per progetti di riduzione dell’orario di lavoro;
-l’intervento in favore dei lavoratori cosiddetti esodati;
-gli incentivi e le iniziative a favore dei lavoratori socialmente utili;
-gli incentivi per il prepensionamento dei giornalisti.
Art. 9bis – Disposizioni urgenti per il settore marittimo
Al fine di sostenere l’occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l’80% della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data del 22.05.2021, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, spetta l’indennità di cui all’art. 3, c. 2 L. 92/2021 per l’anno 2021. Pertanto, può essere riconosciuta un’indennità di importo pari a 1/26 del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di
mancato avviamento al lavoro, non-ché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.
Art. 10 – Indennità lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sport
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis D.L. 137/2020 è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro.
- Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontaria-mente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data del 23.03.2021, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data del 23.03.2021. - Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021;
c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposi-zioni di cui all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere il 24.03.2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23.03.2021 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23.03.2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. - I soggetti di cui al punto precedente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto
all’indennità di disponibilità;
b) titolari di pensione. - È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del setto-re del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo
settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
c) assenza di titolarità, alla data del 23.03.2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. - Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data del 23.03.2021 al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità, è riconosciuta un’indennitàonnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data del 23.03.2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
- Le nuove indennità non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
La domanda per le nuove indennità è presentata all’Inps entro il 30.04.2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. - Le nuove indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps nel limite di spesa stanziato per l’anno 2021. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
- È erogata dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di spesa previsto per l’anno 2021, un’indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal D.L. 34/2020, dal D.L. 104/2020, dal D.L. 137/2020 e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 Tuir, i redditi da lavoro
- ipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.
- L’ammontare dell’indennità è determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura
superiore a 10.000 euro annui, spetta la somma di 3.600 euro;
b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura
compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro;
c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura
inferiore a 4.000 euro annui, spetta la somma di 1.200 euro.
•Ai fini dell’erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30.12.2020 e non rinnovati.
Art. 10bis – Esenzione dall’imposta di bollo
- Al fine di assicurare il rilancio dell’economia colpita dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 25 della Tabella di cui all’all. B al Dpr 642/1972, si applica, per l’anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all’art. 18 L. 196/1997.
Art. 11 – Reddito di cittadinanza
Per l’anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di 10.000 euro annui, il beneficio economico del reddito di cittadinanza è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.
Art. 12 – Reddito di emergenza
Nell’anno 2021 il reddito di emergenza («Rem») è riconosciuto per 3 quote, ciascuna pari all’ammontare di cui all’art. 82, c. 5 D.L. 34/2020 (pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE), relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che siano in possesso
cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare di cui all’art. 82, c. 5 D.L. 34/2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’art. 10 del presente decreto-legge.
- Inoltre, in virtù del rinvio ai commi 2, lett. a), c) e d), 2-bis e 3, lett. a), b) e c) dell’art. 82 D.L. 34/2020, per fruire di tale beneficio sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in con-dizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
d) un valore dell’ISEE inferiore a euro 15.000;
e) non essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
f) non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore a specifici limiti;
g) non essere percettori di reddito di cittadinanza. - Le quote di Rem sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti citati, ferma restando in ogni caso l’incompatibilità con il reddito di cittadinanza, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore ad euro 30.000, che hanno termina-to tra il 1.07.2020 e il 28.02.2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL. Resta ferma l’incompatibilità con la titolarità, al-la data del 23.03.2021, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del reddito di emergenza è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza e con le misure di sostegno di cui all’art. 10 del decreto legge.
- La domanda per le quote di Rem è presentata all’Inps entro il 30.04.2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Art. 12bis – Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati
- Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l’assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell’economia per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
- Con le risorse del fondo si provvede all’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione dei
con-tributi a valere sul fondo.
Art. 13 – Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti
- È rifinanziato il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, di cui all’art. 44 D.L. 18/2020, al fine di garantire il riconosci-mento per il mese maggio 2020 dell’indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D. Lgs. 509/1994 e 103/1996.
Art. 13bis – Sostegno ai genitori con figli disabili
- Il contributo mensile in misura non inferiore al 60%, nella limite massimo di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, previsto per le madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità è ora riconosciuto ad uno dei genitori disoccupati.
Art. 15 – Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità
In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la tutela dei lavoratori fragili è estesa fino al 30.06.2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile. A decorrere dal 17.03.2020, i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’Inps, a titolo di indennità di accompagnamento.
- La disciplina è applicabile anche per il periodo che va dal 1.03 al 23.03.2021 al fine di non creare un vuoto
normativo.
Art. 16 – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI
Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dal 23.03.2021 e fino al 31.12.2021 non è richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 3, c. 1, lett. c) D.lgs. 22/2015, ossia la presenza di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
Art. 17 – Proroga o rinnovo di contratti a termine acausali
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all’art. 21 D. Lgs. 81/2015 e fino al 31.12.2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un pe-riodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (acausali).
- Le disposizioni hanno efficacia a far data dal 23.03.2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
Art. 18bis – Indennità Covid-19 lavoratori in somministrazione del comparto sanità
Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1.05.2021, è riconosciuta un’indennità connessa all’emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del Ministero della salute, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto stabilisce, altresì, le modalità di erogazione dell’indennità, alla quale si applica l’art. 10-bis D.L. 137/2020 (pertanto, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap).
Art. 19 – Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura
- L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all’all. 3 al D.L. 137/2020, è esteso al periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.
- L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid- 19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall’art. 222, c. 2 D.L. 34/2020 e dagli artt. 16 e 16-bis D.L. 137/2020, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli artt. 47 e 76 Dpr 445/2000, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020)1863.
Art. 22bis – Sospensione adempimenti per libero professionista in caso di Covid
Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell’individuo, in deroga alla normativa vi-gente alla data del 22.05.2021, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all’infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.
- Il mancato adempimento non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
- Nel caso di impossibilità sopravvenuta di cui al precedente punto, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
•La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. - Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni.
- Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati citati.
ENTI TERRITORIALI
Art. 24bis – Prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza
Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31.12.2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordicollettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave.
Art. 26 – Sostegno attività particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
- Per l’anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia un Fondo di 200 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economi-che particolarmente colpite dall’emergenza da Covid-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della L. 11.08.2003, n. 218, e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.
Art. 26bis – Sostegno attività particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
- Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al ter-mine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.
Art. 28 – Misure di aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19
Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia di Covid-19, l’importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
- In linea con l’ultimo emendamento al Temporary Framework, sono apportate modifiche al regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di commercio, prorogandole fino al 31.12.2021 e innalzando le relative soglie di concessione.
- In particolare, gli aiuti non possono superare l’importo di 1,8 milioni di euro per tutte le imprese (in precedenza 800.000 euro), di 270.000 euro (in precedenza 120.000 euro) per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 225.000 euro (in precedenza 100.000 euro) per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Pertanto, gli enti potranno aumentare gli importi da concedere alle imprese, nei limiti delle nuove soglie.
- L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale previsto per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31.12.2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla se-zione 3.1 della suddetta Comunicazione.
- È stata, infine, aumentata la soglia per gli aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del TF) fino a 10 milioni di euro.
- Restano fermi gli obblighi di trasparenza e di registrazione degli aiuti nei Registri nazionali di competenza, e
soprattutto nell’RNA (Registro nazionale aiuti di Stato), ai sensi dell’art. 52 L. 234/2012. - Il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico- alberghiere ex art. 10 D.L. 83/2014 rientra tra gli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.
Art. 29bis – Misure a sostegno dell’alimentazione elettrica dei veicoli adibiti al trasporto merci
- Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data del 22.05.2021 e fino al 31.12.2021, tra i veicoli il cui motore può essere trasformato a esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell’art. 17- terdecies D.L. 83/2012, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.
Art. 29ter – Misure per il trasporto passeggeri con autobus
Gli aiuti alle imprese di autotrasporto esercenti l’attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico di cui all’art. 1, c. 115 L. 160/2019 sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili, nel rispetto della disciplina UE in materia di aiuti di Stato. Inoltre è soppresso il divieto di cumulo con al-tre agevolazioni, relative agli stessi tipi di investimenti, incluse quelle concesse ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013.
Art. 30 – Ulteriori proroghe
A causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate è prorogata, dal 31.03.2021 al 31.12.2021, l’esenzione dal versamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) per le imprese di pubblico esercizio (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristora-zione) titolari di concessioni, autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessione, autorizzazione concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. L’esonero riguarda il canone unico di cui all’art. 1, c. 816 L. 160/2019 introdotto in sostituzione dal 2021 di Tosap, Cosap, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, canone di installazione di mezzi pubblicitari e canone per le strade di pertinenza di comuni e province, nonché il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio
o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. •Sono prorogate ulteriormente dal 31.03.2021 al 31.12.2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.
- Limitatamente all’anno 2021 i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30.06.2021. Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso diapprovazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva
all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in ca-so di tariffa corrispettiva, entro il 30.06 di ciascun anno, con effetto dal 1.01 dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31.05, con effetto dal 1.01.2022. - È prorogata al 1.01.2022 l’entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. 36/2021, ad esclusione di quelle relative alla disciplina del lavoro sportivo, che si applicano a decorrere dal 31.12.2023.
- È prorogata al 31.12.2023 l’entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. 37/2021, n. 37, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, nonché l’entrata in vigore dei decreti legislativi n. 38, n. 39 e n. 40.
ALTRE DISPOSIZONI URGENTI
Art. 31 – Misure per il trasporto passeggeri con autobus
L’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
Art. 34 – Misure a tutela delle persone con disabilità
Al fine di dare attuazione alle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia un Fondo denominato “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
- Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:
a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità. - È inoltre rifinanziato con nuove risorse per l’anno 2021 il Fondo istituito dall’art. 200-bis D.L. 34/2020 finalizzato alla concessione, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. È prorogato fino al 31.12.2021 il termine entro cui tali buoni viaggio sono utilizzabili.
Art. 6bis – Sostegno alla cultura
Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019 è riconosciuto un credito d’imposta del 90%, quale contributo straordinario.
- Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività citate, anche
se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. - Il credito d’imposta è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
- Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto.
- Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, mediante modello F24.
- Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all’art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir. Art. 36ter – Misure per le attività sportive - La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia di Co-vid-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 c.c.
- I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativa-mente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro 6 mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.
Art. 37 – Sostegno alle grandi imprese
Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l’attività, è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un apposito Fondo per l’anno 2021.
- Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell’Unione Europea, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse, nei limiti ed alle condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, a sostegno dell’economianell’attuale emergenza del Covid-19” di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19.03.2020.
- Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a fare fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficoltà»come definita all’art. 2, p. 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ma che presentano prospettive di ripresa
dell’attività. - Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in «difficoltà», come definita dal suddetto art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31.12.2019.
- Il finanziamento è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
- Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.
- I crediti sorti per la restituzione delle somme sono soddisfatti in prededuzione.
- Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’inter-vento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.
- L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Art. 37bis – Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto
- In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisi-che e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica per l’anno2021 l’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
Art. 37ter – Accordi di ristrutturazione dei debiti
- Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista il rinnovo della relazione.
- In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel Registro delle Imprese e della pubblicazione è da-to avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.
Art. 38 – Misure di sostegno al sistema delle fiere
- Nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.
Art. 39bis – Accesso delle imprese agricole al conto termico
Fino al 31.12.2022, nelle zone montane le misure d’incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, di cui al D.Mise 16.02.2016, si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all’art. 2135 c.c.
Art. 40ter – Ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva
- Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario o una società per la cartolarizzazione dei crediti, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente a oggetto l’abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore può, quando ricorrono le condizioni previste, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo inessere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo
finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. - Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti da garanzia e possono godere delbeneficio dell’esdebitazione per il debito residuo.
- Il diritto sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che l’ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore e questi abbia rimborsato, alla data dellapresentazione dell’istanza, almeno il 5% del capitale originariamente finanziato; l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l’intera durata della stessa, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel D.M. 1072/1969;
b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31.12.2022, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21.03.2021;
c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell’art. 2855 c.c. nell’ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;
d) che l’importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75% del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l’asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall’esperto di cui all’art. 569 c.p.c.;
e) che la restituzione dell’importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a 10 anni e non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non superi il numero di 80. - In alternativa agli accordi, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al 3° grado del debitore, al ricorrere in capo a quest’ultimo delle condizioni previste, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all’estinzione del debito, avente il contenuto citato. Il finanziamento può essere assistito da garanzia.
- Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’art. 1, c. 48, lett. c) L. 147/2013.
- La garanzia è concessa nella misura del 50% delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le disposizioni di cui all’art. 1, c. 48, lett. c) L. 147/2013, del relativo decreto ministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.
- Il creditore o il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile, all’esito della quale può accettare la richiesta di rinegozia-zione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni citate e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero del destinatario del finanziamento. L’istanza può esse-re avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.
- Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti si applica l’art. 40, c. 2 D.lgs. 385/1993.
- Il giudice che dirige l’esecuzione immobiliare, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo fino a 6 mesi. L’istanza può essere proposta nei termini di cui all’art. 624-bis, c. 1, 2° p. c.p.c. e il giudice provvede secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma. Si applica altresì l’art. 624-bis, c. 2 c.p.c.
- La rinegoziazione, con beneficio della garanzia, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore.
- Il piano del consumatore e la proposta di accordo possono prevedere che un soggetto finanziatore conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito da garanzia.
Art. 40quater – Sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili
La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’art. 103, c. 6 D.L. 18/ 2020, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’art. 586, c. 2 c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:
a) fino al 30.09.2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28.02.2020 al 30.09.2020;
b) fino al 31.12.2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1.10.2020 al 30.06.2021.
Art. 42, cc. 7, 8 – Bonus locazioni per riduzione del canone
- È abrogato l’art. 1, cc. 381-384 L. 178/2020 contenente la disciplina del bonus locazioni di immobili, ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa che costituisca l’abitazione principale del locatore, per riduzione del canone; contemporaneamente sono incrementate di ulteriori 50 milioni di euro le risorse finanziarie a disposizione del Fondo per la sostenibilità del pagamento della precedente versione del bonus, di cui all’art. 9-quater, c. 4 D.L. 137/2020.
- Per effetto della precedente disciplina dell’agevolazione, solo i contratti in essere al 29.10.2020 (e non più i contratti conclusi successivamente) possono consentire al locatore di immobile di beneficiare del contributo fino al 50% della riduzione del canone del contratto di locazione accordata (fino al 50% della riduzione, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore).
Art. 42bis – Clausola di salvaguardia
- Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
Art. 43 Art. 1, c. 2 L. 69/2021 – Entrata in vigore
- Il D.L. 41/2021 è entrato in vigore il 23.03.2021.
- La L. 69/2021 è in vigore dal 22.05.2021.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it