Amministrazione Srl comunica le modifiche della Manovra Correttiva (D.l. 50/2017) relative alla Detrazione Iva delle fatture di acquisto.
La Manovra Correttiva (D.l. 50/2017) ha modificato il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72) e registrare le fatture d’acquisto (art. 25 DPR 633/72).
Le regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
Termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA:
Il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti (art. 19 del DPR 633/72) non è più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Nuovo termine per registrare le fatture d’acquisto
La Manovra Correttiva, in conseguenza alla modifica prevista per i termini di esercizio del diritto alla detrazione Iva, ha modificato anche l’art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di annotazione nel registro IVA delle fatture d’acquisto.
In base al nuovo testo normativo la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (le fatture “2017” devono essere registrate e detratte nella dichiarazione IVA per l’anno 2017).
Al fine di evitare la perdita del diritto alla detrazione dell’Iva è opportuno provvedere al recupero tempestivamente di tutte le fatture di acquisto presso i Vs fornitori e farle pervenire allo Studio nei termini per le liquidazioni iva del mese di dicembre quarto trimestre 2017.