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Amministrazione Srl News Detrazione per interventi sulle facciate di edifici
Amministrazione Srl News Detrazione per interventi sulle facciate di edifici

Detrazione per interventi sulle facciate di edifici

La L.160/2019 ha previsto una nuova detrazione in ambito immobiliare, ossia il “bonus facciate”, che risulta molto vantaggiosa in quanto riconosce una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta.

L’agevolazione, introdotta dai cc. 219-221 dell’art. 1 della L. 160/2019, riguarda le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche.

Il beneficio fiscale si aggiunge, quindi, a quelli esistenti relativi agli interventi di recupero (art. 16-bis Tuir) e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art. 1, cc. 344- 349 L. 296/2006 e art. 14 D.L. 63/2013).

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l.  T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it
 oppure compilare il form.

Bonus Facciate

Oggetto


Per importi superiori a € 5.000 (1)

  • Credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva
  • Crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali
  • Crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
  • Crediti relativi all’Irap.

Spese


Spese documentate sostenute nell’anno 2020:

  • Non è stabilita una data a partire dalla quale i lavori devono essere avviati, facendo solo riferimento al “sostenimento” della spesa.
  • Dunque, per i privati si potrebbe trattare di opere eseguite nel 2019 ma pagate nel 2020; per le imprese in contabilità ordinaria si dovrà invece fare riferimento ai lavori ultimati nel 2020.

Zone agevoli


Interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2.04.1968, n. 1444.

Facciate


Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Interventi influenti dal punto di vista termico

  • Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare:
    – i requisiti di cui al D. Mise 26.06.2015;
    – con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’all. B al D. Mise 11.03.2008.
  • In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano i cc. 3-bis e 3-ter dell’art. 14 D.L. 63/2013 sulle informazioni raccolte da Enea.
  • In questi casi, ove gli edifici non siano ubicati nelle zone A e B è sempre possibile beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica del 65% (elevabil

Detrazione


Importo

Spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% (senza limiti di spesa).

Fruizione

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

DISPOSITIVI APPLICABILI

  • Si applica il regolamento di cui al D.M. Finanze 18.02.1998, n. 41, contenente le disposizioni attuative della detrazione Irpef spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
  • Seppur la norma non precisi quali disposizioni si debbano estendere al bonus facciate, si ritiene possano essere richiamate quelle relative alle modalità di pagamento delle spese.
  • Obbligo di pagamento tramite bonifico “integrato” (su cui la banca applica la ritenuta).
  • Comunicazione preventiva alla ASL la data di inizio lavori, nei casi richiesti.
  • Indicazione nel mod. Redditi dei dati catastali dell’immobile interessato.
  • Cause di decadenza dall’agevolazione.

 

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