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Studio BMGR Crema - D.L. 11_2023 CESSIONI CREDITI EDILIZI
Studio BMGR Crema - D.L. 11_2023 CESSIONI CREDITI EDILIZI

DL 11/2023 CESSIONI CREDITI EDILIZI

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta il

DECRETO LEGGE N.11/2023:

 

PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 85 del 11.4.2023) la legge di conversione del decreto legge n. 11/2023 con aggiornamenti sulle novità delle cessioni dei crediti e sconti in fattura.

A partire dal 17.02.2023 non sono più ammessi sconti in fattura e cessione dei crediti sul corrispettivo relativo alla detrazione spettante per gli interventi edilizi. La cessione e lo sconto è ammesso per i bonus edili in edilizia libera, diversi da quelli del superbonus, solo se prima del 17.02.2023 risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo ove necessario, ovvero erano già iniziati i lavori o era già stato stipulato un accordo vincolante tra contribuente e impresa o professionista. Se non erano già stati versati acconti (tramite bonifico «parlante») prima del 17 febbraio 2023, è necessario attestare che «l’avvio dei lavori» o «la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori» siano avvenuti prima di questa data. Questa attestazione deve essere sottoscritta sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa in base all’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, con le consuete sanzioni penali in caso di dichiarazioni false.
I proprietari degli edifici unifamiliari o plurifamiliari autonomi avranno sei mesi in più a disposizione, fino al 30 settembre 2023, per completare i lavori che danno accesso al superbonus del 110%.
I contribuenti che non hanno concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023 e che quindi non hanno rispettato il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione per l’opzione sconto o cessione relativa alle spese del 2022 ovvero alle rate residue delle detrazioni per le spese 2020 e 2021, possono avvalersi della remissione in bonis, pagando la sanzione di 250 euro, entro la scadenza di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre 2023). L’opportunità riguarda i casi in cui il cessionario è un “soggetto qualificato”, ossia una banca o una società appartenente a un gruppo bancario, un intermediario finanziario, un’impresa di assicurazione autorizzata a operare in Italia.

Solo per le spese sostenute nel 2022 del superbonus 110% sarà possibile recuperare in 10 anni il credito in detrazione. L’opzione è irrevocabile e dovrà essere esercitata nella dichiarazione 2024.
Viene prevista la possibilità per banche, assicurazioni e intermediari finanziari di trasformare le eccedenze di crediti in Btp con scadenza non inferiore a dieci anni. Le modalità applicative delle norme in esame saranno definite da appositi provvedimenti di natura direttoriale dell’Agenzia delle entrate e del MEF, sentita la Banca d’Italia.
Nuova documentazione per escludere la responsabilità solidale dei cessionari: ferma restando l’ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione. L’esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da banche e società quotate, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione.
Il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario: tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
Sono state introdotte alcune norme di interpretazione autentica – con efficacia retroattiva – volte a chiarire che:

  • per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo;
  • l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
  • il contribuente può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all’obbligo di presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sisma bonus e del superbonus;
  • per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro, per le imprese occorre essere in possesso della qualificazione Soa o documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvio delle pratiche per ottenere l’attestazione solo entro il 1° gennaio 2023, non prima. Il Parlamento conferma le indicazioni già fornite dall’Agenzia Entrate, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023;
  • la soglia di 516mila euro per i lavori che richiedono l’obbligo dell’attestazione Soa richiesta alle imprese esecutrici deve essere calcolata facendo riferimento a ogni contratto di appalto e a ogni contratto di subappalto. È quanto prevede una norma di interpretazione autentica tra quelle inserite nella conversione del decreto cessioni. Si prevede inoltre che per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, occorre essere in possesso della qualificazione Soa o documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvio delle pratiche per ottenere l’attestazione solo entro il 1° gennaio 2023, non prima.

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it

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