Emergenza Covid 19: proroga termini dal 03 aprile al 13 aprile DPCM 1-APRILE-2020 precisazioni
Ad integrazione della comunicazione di ieri 03.04.2020 in cui si trasmetteva per conoscenza il Decreto del 01.04.2020 pubblicato in GAZZETTA UFFICIALE IN DATA 02 APRILE 2020 (che si riporta sempre in allegato) con il quale è stata prevista la proroga della chiusura delle attività per cui le disposizioni precedenti, efficaci fino alla data del 03 aprile 2020 , sono prorogate fino alla data del 13.04.2020 , in considerazione del protrarsi ulteriore dei termini si ritiene utile riportare e riepilogare alcuni chiarimenti per i casi “ limite” o per situazioni particolari.
Le attività consentite sono notoriamente quelle risultanti da apposito elenco (allegato con le annotazioni riportate da Il sole 24 ore ). Il DPCM prevede, anche la prosecuzione delle seguenti attività:
- attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella (art. 1, comma 1, lettera d);
- attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali (art. 1, comma 1, lettera d);
- attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 1461 (art. 1, comma 1, lettera e);
- attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lettera f);
- attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lettera g);
- attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art. 1, comma 1, lettera h).
Per la prosecuzione delle attività indicate nei punti 1, 2 e 5 le imprese devono darne comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva Con riguardo alle attività di cui ai punti 1 e 2, nella comunicazione al Prefetto, l’impresa deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può comunque sospendere la prosecuzione dell’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste per l’esercizio in deroga della stessa.
I codici attività sono quelli riportati dal codice ATECO, e l’attività che potrà proseguire sarà solo quella individuata dal codice ATECO riportato in Tabella.
Le ’impresa che svolge un’attività indicata in Tabella si ritiene possa continuare a svolgere anche la/le attività integrata/e sebbene queste ultime non siano incluse (parere confindustria ). Ma devono essere attività integrate e funzionali alla attività ammessa nel codice ateco. Si considera integrata ad un’altra quando è svolta all’interno di una stessa unità produttiva e concorre, quindi, al medesimo processo produttivo. In questi casi, le attività sono inscindibili e l’intera sequenza produttiva è considerata come una sola attività.
Precisazioni in merito ai codici ateco. Il codice Ateco presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Le sezioni sono indicate con lettere alfabetiche dalla A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) alla U (Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali). Seguono le divisioni, i gruppi, le classi, le categorie e le sottocategorie, indicate in cifre fino a formare un codice massimo di 6 cifre.
Esempio Codice 32.50.40 –
32 individua la divisione
32.5 individua il gruppo –
32.50 individua la classe –
32.50.4 individua la categoria –
32.50.40 individua la sottocategoria –
Nel caso in cui la Tabella indichi una divisione (es. 01, 11, 33) o un gruppo (es.22.1, 27.1, etc.) tutte le ripartizioni subordinate che fanno riferimento a quella divisione o gruppo possono continuare a operare (gruppi, classi, categorie, sottocategorie).
Esempio 1) L’attività della impresa ricade nel codice ATECO 22.29.09. Nella Tabella risulta ammesso il codice 22.2. Si può continuare ad operare.
Esempio 2) La Tabella indica tra le attività che possono continuare ad operare quelle rientranti nel codice ATECO 32.50. Le attività delle imprese che sono identificate con i seguenti codici: 32.50.4 e 32.50.5, Possono continuare ad operare.
Esempio 3 ) La Tabella riporta solo codici ATECO a livello di categoria (5 cifre) o sottocategoria (6 cifre) diversi da quello dell’impresa ma che ricadono nella stessa divisione o gruppo . L’impresa non può continuare a operare a meno che l’attività non sia oggetto delle deroghe del DPCM per l’economia nazionale.
Per le imprese che non proseguono le attività, relativamente agli uffici amministrativi, ferme restando la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che, in circostanze eccezionali e solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili ( stipendi, pagamento fornitori, acquisizione documentazione indispensabile) sia compatibile con la ratio restrittiva del DPCM l’accesso ai locali dell’impresa, limitando il più possibile la presenza del personale .
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