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Amministrazione Srl News Emergenza Covid 19 proroga termini dal 03 aprile al 13 aprile Dpcm1-Aprile 2020 precisazioni
Amministrazione Srl News Emergenza Covid 19 proroga termini dal 03 aprile al 13 aprile Dpcm1-Aprile 2020 precisazioni

Emergenza Covid 19: proroga termini dal 03 aprile al 13 aprile DPCM1-APRILE-2020 precisazioni

Emergenza Covid 19: proroga termini dal 03 aprile al 13 aprile DPCM 1-APRILE-2020 precisazioni

Ad integrazione della comunicazione di ieri 03.04.2020 in cui si trasmetteva  per conoscenza il Decreto del 01.04.2020 pubblicato in GAZZETTA  UFFICIALE  IN DATA 02 APRILE 2020 (che si riporta sempre  in  allegato)  con il  quale è stata prevista  la proroga della chiusura delle attività  per cui le  disposizioni  precedenti, efficaci fino  alla data del 03 aprile 2020  , sono prorogate   fino alla data del 13.04.2020 in considerazione del protrarsi  ulteriore  dei termini  si ritiene utile riportare e  riepilogare alcuni chiarimenti per i casi “ limite” o per situazioni particolari.

Le attività consentite sono notoriamente quelle risultanti da apposito elenco (allegato con le annotazioni riportate da Il sole 24 ore ). Il DPCM prevede, anche la prosecuzione delle seguenti attività:

  1. attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella (art. 1, comma 1, lettera d);
  2. attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali (art. 1, comma 1, lettera d);
  3. attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 1461 (art. 1, comma 1, lettera e);
  4. attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lettera f);
  5. attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lettera g);
  6. attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art. 1, comma 1, lettera h).

Per la prosecuzione delle attività indicate nei punti 1, 2 e 5 le imprese devono darne comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva  Con riguardo alle attività di cui ai punti 1 e 2, nella comunicazione al Prefetto, l’impresa deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può comunque sospendere la prosecuzione dell’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste per l’esercizio in deroga della stessa.

I codici attività sono quelli riportati dal codice ATECO, e l’attività che potrà proseguire sarà solo quella individuata dal codice ATECO riportato in Tabella.

Le ’impresa che svolge un’attività indicata in Tabella si ritiene possa continuare a svolgere anche la/le attività integrata/e sebbene queste ultime non siano incluse (parere  confindustria ). Ma devono essere attività integrate e funzionali alla attività ammessa nel codice ateco. Si considera integrata ad un’altra quando è svolta all’interno di una stessa unità produttiva e concorre, quindi, al medesimo processo produttivo. In questi casi, le attività sono inscindibili e l’intera sequenza produttiva è considerata come una sola attività.

Precisazioni in merito ai codici ateco. Il codice Ateco  presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Le sezioni sono indicate con lettere alfabetiche dalla A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) alla U (Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali). Seguono le divisioni, i gruppi, le classi, le categorie e le sottocategorie, indicate in cifre fino a formare un codice massimo di 6 cifre.

Esempio Codice 32.50.40 –

 32 individua la divisione

 32.5 individua il gruppo –

 32.50 individua la classe –

32.50.4 individua la categoria –

32.50.40 individua la sottocategoria –

Nel caso in cui la Tabella indichi una divisione (es. 01, 11, 33) o un gruppo (es.22.1, 27.1, etc.) tutte le ripartizioni subordinate che fanno riferimento a quella divisione o gruppo possono continuare a operare (gruppi, classi, categorie, sottocategorie).

Esempio 1)  L’attività della  impresa ricade nel codice ATECO 22.29.09. Nella Tabella risulta ammesso il codice 22.2.  Si può continuare ad operare.

Esempio 2) La Tabella indica tra le attività che possono continuare ad operare quelle rientranti nel codice ATECO 32.50. Le attività delle  imprese  che  sono identificate con i seguenti codici: 32.50.4 e 32.50.5,  Possono  continuare ad operare.

Esempio 3 ) La Tabella riporta solo codici ATECO a livello di categoria (5 cifre) o sottocategoria (6 cifre) diversi da quello dell’impresa ma  che ricadono nella stessa divisione o gruppo . L’impresa non può continuare a operare a meno che l’attività non sia oggetto delle deroghe del DPCM  per l’economia nazionale.

Per le imprese che non proseguono le attività,  relativamente agli uffici amministrativiferme restando la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che, in circostanze eccezionali e solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili ( stipendi, pagamento fornitori, acquisizione documentazione indispensabile) sia compatibile con la ratio  restrittiva del DPCM l’accesso ai locali dell’impresa, limitando il più possibile la presenza del personale .

Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento o informazione .

Cordialmente

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l., con sede a Crema, in via Largo della Pace 6. 

T. 037386885 – E. info@studiocommercialistibmgr.it oppure compilare il form

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