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Studio BMGR esonero sui contributi INPS a carico dei dipendenti
Studio BMGR esonero sui contributi INPS a carico dei dipendenti

Esonero 0,80% sui contributi INPS a carico dipendenti

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli comunica l’esonero dell’0,80% sui contributi INPS a carico dipendenti.

 

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una agevolazione contributiva INPS pari allo 0,80% per i lavoratori dipendenti. Nello specifico all’Art. 1, comma 121, la legge n. 234/2021 ha previsto quanto segue “in via
eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima..”

Pertanto, possono accedere al beneficio tutti i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati (con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico) purché venga rispetto il limite della retribuzione mensile
di 2.692 euro, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
La soglia di imponibile previdenziale mensile comporta che, laddove nel singolo mese risulti superato tale limite, per tale mese non spetterà alcuna riduzione.
Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

Si precisa che la norma in trattazione prevede espressamente che l’importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre del rateo di tredicesima.
Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.
Nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.
Laddove i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese, sia inferiore o
uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro
(pari all’importo di 2.692 euro/12).

Qualora sia prevista l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito; in altri termini, nel mese di erogazione dell’ulteriore mensilità aggiuntiva, la riduzione spetterà solo qualora l’importo complessivo della retribuzione imponibile, comprensivo anche di tale mensilità aggiuntiva, risulti pari o inferiore al limite mensile di 2.692 euro.

A partire dall’elaborazione della mensilità di maggio 2022 il nostro studio paghe provvederà a:

  1. rilevare mensilmente il limite di retribuzione imponibile (imponibile contributivo IVS) utile alla spettanza dell’esonero contributivo in oggetto nel mese stesso, verificando in maniera separata la quota di retribuzione imponibile riferita alla tredicesima mensilità (o rateo di tredicesima) eventualmente corrisposto nel mese; l’esonero verrà riconosciuto:
    • sulla retribuzione imponibile (non comprensiva della tredicesima) se di importo non superiore a 2.692 euro;
    • sulla retribuzione imponibile relativa alla tredicesima erogata in un’unica soluzione nel mese di dicembre se non superiore al medesimo importo di 2.692 euro;
    • sulla retribuzione imponibile relativa al rateo di tredicesima erogato nel mese se di importo non superiore a 224 euro;

2. erogare, mediante apposite voci di competenza, l’importo di riduzione contributiva spettante, calcolato distintamente applicando la percentuale dello 0,8% sulle suddette retribuzioni imponibili; l’importo dei contributi IVS c/dipendente verrà invece normalmente calcolato e trattenuto nel totale del cedolino in misura piena.

Con il cedolino di maggio verrà anche effettuato il calcolo e l’erogazione dell’importo di riduzione eventualmente spettante per le mensilità da gennaio ad aprile 2022.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:
T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it

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