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Studio BMGR Crema - FATTURE ESTERE - TRASMISSIONE ELETTRONICA
Studio BMGR Crema - FATTURE ESTERE - TRASMISSIONE ELETTRONICA

FATTURE ESTERE – TRASMISSIONE ELETTRONICA

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli introduce: FATTURE ESTERE – TRASMISSIONE ELETTRONICA

 

Dal 01.07.2022 è stato abolito l’adempimento dell’esterometro che aveva una cadenza trimestrale ed al posto di questo è stato introdotto l’obbligo di inviare le autofatture al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate entro il 15 del mese successivo al trasferimento di proprietà del bene o all’effettuazione del servizio.

L’obbligo di invio dell’autofattura permane anche se la fattura estera non viene recapitata.  L’operatore italiano, qualora non riceva la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione di un acquisto, deve emettere un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Qualora riceva una fattura con indicazione di un corrispettivo inferiore al reale deve emettere un’autofattura integrativa entro il giorno 15 del mese seguente alla registrazione della fattura originaria .

Se tale obbligo non viene rispettato la sanzione per la tardiva auto fatturazione non prevede per il cessionario o il committente l’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro.

Si rammenta che al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. 

Le possibilità di incorrere in  sanzioni, anche se per fatture di importo non elevato,  sono significative  e  importanti in termini economici  anche  in ragione della crescente frequenza di acquisti effettuati tramite portali (es.: Amazon).      

 

Per regolarizzare i sopraindicati obblighi normativi dobbiamo scindere in due i provvedimenti da adottare:

  1. Fatture estere relative ad operazioni effettuate dal 01.01.2022 al 30.06.2022

Lo studio dovrà provvedere a registrare la fattura correttamente nel mese di effettuazione dell’operazione che comporterà la ri-liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto (iva) con tre conseguenze: 

a) ravvedimento operoso della comunicazione liquidazioni periodiche iva (euro 62.50);

b) reinvio esterometro con relativa sanzione (euro 2 fattura cadauna);

c) addebito da parte dello studio per gli ulteriori adempimenti da effettuare.

  1. Fatture estere relative ad operazioni dal 01.07.2022

Lo studio dovrà provvedere a registrare la fattura correttamente nel mese di effettuazione dell’operazione che comporterà la ri-liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto (iva) con tre conseguenze: 

a) ravvedimento operoso della comunicazione liquidazioni periodiche iva (euro 62.50); 

b) invio dell’autofattura con relativa sanzione (quantificata a seconda del ritardo); 

c) addebito da parte dello studio per gli ulteriori adempimenti da effettuare.

 

Si richiede pertanto un controllo scrupoloso delle operazioni effettuate al fine di poter regolarizzare gli adempimenti e rispettare i nuovi termini di legge, nonché far pervenire allo Studio entro il 10 di ogni mese le fatture estere ricevute nel mese precedente.

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it

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