La L. 160/2019 prevede che, dal 2020, ai fini Irpef, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art.
15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).
Inoltre, la detrazione Irpef per oneri, di cui all’art. 15 Tuir, spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000; per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.
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NOVITÀ PER DETRAZIONI IRPEF
Detrazione per iscrizione a scuole di musica di minorenni
Sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
Sono detraibili le spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000, per un importo non superiore a € 1.000.
La detrazione spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1.01.2021.
Detrazione per spese veterinarie
La detrazione ai fini Irpef delle spese veterinarie sostenute è elevata a € 500 (anziché € 387,34), limitatamente alla parte che eccede € 129,11.
La modifica è in vigore dal 1.01.2020.
REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF
Pagamenti tracciabili
Ai fini Irpef la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).
Esclusioni
La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
SPETTANZA DELLA DETRAZIONE IRPEF PER ONERI
In base al reddito complessivo
La detrazione Irpef per oneri, di cui all’art. 15 Tuir, spetta:
- per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.
Per intero importo
La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri relativi a:
- interessi passivi per prestiti o mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi sui mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale;
- spese sanitarie.
Esempio:
*Una visita specialistica presso un libero professionista pagata in contanti non consente più la detraibilità fiscale. Chi non presta attenzione a questo particolare non avrà diritto allo sconto fiscale, quando nel 2021 presenterà la dichiarazione dei redditi per l’anno 2020.
Per tale motivo la comunicazione delle spese a Sistema Tessera Sanitaria includerà anche l’indicazione dello strumento di pagamento utilizzato (contanti o mezzo tracciabile).