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Amministrazione Srl News Il decreto del DPCM del 8 Marzo 2020
Amministrazione Srl News Il decreto del DPCM del 8 Marzo 2020

IL DECRETO DEL DPCM 8 MARZO 2020

Il DPCM del 8 marzo 2020 ha previsto delle nuove misure urgenti di contenimento del contagio COVID-19 nella Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.


Si segnala principalmente quanto segue:

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui sopra, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. E’ consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza;

  • è raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando la possibilità di favorire il “lavoro agile” (smart working), per la durata dello stato di emergenza, per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali e con obblighi di informativa assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL;

  • per chi ha necessità di effettuare spostamenti per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute sarà possibile compilare un’autocertificazione utilizzando il modulo che si allega alla presente oppure le aziende potranno predisporre un’attestazione che certifichi l’esistenza di un rapporto di lavoro con ciascun dipendente con indicazione del luogo e degli orari di lavoro o se il dipendente non ha una sede fissa riportare tale circostanza sulla certificazione stessa;

  • il datore di lavoro deve in ogni caso garantire le condizioni di salute e sicurezza e il rispetto della “distanza minima di sicurezza” di un metro tra i lavoratori;

  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00 con obbligo a carico del gestore di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione di sospensione dell’attività in caso di violazione;

  • sono consentite le attività commerciali diverse da attività di ristorazione a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Nel caso in cui non sia consentito il rispetto della distanza di un metro le strutture dovranno essere chiuse;

  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni non feriali il gestore deve garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione o qualora ciò non sia possibile le strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è prevista per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari;

  • sono sospese le attività di palestra, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, impianti sciistici;

  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in luogo sia pubblico che privato.

Con il DPCM del 09.03.2020 le misure di cui all’art 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono state estese all’intero territorio nazionale con effetto dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020.

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti e saranno forniti ulteriori informazioni non appena saranno emanati ulteriori decreti e provvedimenti.

Crema, lì 10.03.2020

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l.  T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form.

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