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Amministrazione Srl News Informativa relativa i corrispettivi giornalieri
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Informativa relativa i corrispettivi giornalieri

Memorizzazione elettronica ed invio telematico all’agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri


Come previsto dal D.L. 119/2018, i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR 633/72, devono memorizzare ed inviare telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

I soggetti citati sono coloro che non hanno l’obbligo di emissione della fattura, a meno che non venga richiesta dal cliente, e che svolgono principalmente le seguenti operazioni:

  • cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto in locali aperti al pubblico, anche mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  • prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9),16) e 22) dell’art. 10;
  • attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo.

L’obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi elettronicamente è previsto a partire dal 1 luglio 2019 per tutti i soggetti che esercitano le suddette attività che risultano avere un volume d’affari complessivo superiore a 400.000 euro (con riferimento al volume di affari complessivo dell’anno precedente).

Per i soggetti che risultano avere un volume d’affari complessivo pari o non superiore a 400.000 euro, l’obbligo partirà dal 1 gennaio 2020. I soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, potranno, dalle date sopra indicate, adempiere agli obblighi di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi, inviandoli direttamente al sistema tessera sanitaria stesso.

Sarà comunque necessario continuare ad effettuare l’annotazione dei corrispettivi sul registro dei corrispettivi.

Per l’attivazione del registratore telematico è necessario effettuare una prima procedura di accreditamento sul sito dell’Agenzia delle Entrate (a cui ha già provveduto lo Studio per i soggetti obbligati); a seguito dell’accreditamento potrete richiedere al tecnico installatore di provvedere al censimento e all’attivazione del registratore telematico.

A tal punto sarà possibile scaricare il QR CODE dal sito Agenzia Entrate (a cui provvederà lo Studio) da applicare sull’apparecchio in modo visibile ai clienti.

Credito d’imposta per adeguamento tecnologico

Per ogni misuratore fiscale è previsto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.

Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

Viene concesso all’esercente come credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta è stato istituito il codice tributo “6899”, con risoluzione 1.03.2019 n. 33/E.

Sanzioni In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (da euro 258,23 a euro 2.065,83 e sanzioni accessorie).

Al fine di poter dar seguito agli adempimenti di cui sopra per i soggetti obbligati si chiede di:

  • comunicare allo Studio, nei termini delle sopra indicate scadenze, l’avvenuta attivazione del registratore da parte del tecnico installatore per poter procedere a scaricare e comunicarvi tramite mail il QR CODE da applicare sul registratore di cassa;
  • di far pervenire copia della fattura di acquisto o adattamento del registratore e copia del pagamento della fattura al fine di poter procedere con l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione Srl  T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it

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