Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli comunica le integrazioni e correzioni delle dichiarazioni entro il 31 Ottobre 2024
L’articolo 2, D.P.R. 322/1998 sancisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:
- dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- dai contribuenti assoggettati all’Ires entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Si sottolinea che le scadenze di cui all’articolo 2, D.P.R. 322/1998 non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, etc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 322/1998.
Ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2023 per integrazione dichiarazioni:
In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2023 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non consegnata allo studio, entro la scadenza del 31 ottobre 2024 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2024, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente (“Correttiva nei termini”).
Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2023 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione stessa. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.
Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti degli acconti o dei saldi di Irpef, Ires e Irap non eseguiti per l’esercizio 2023, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni derivanti dall’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso saranno superiori.
Investimenti all’estero:
Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero) e all’Ivafe (imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero).
Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2023, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) sia patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 31 ottobre 2024.
Visto di conformità crediti superiori a 5.000 euro:
L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno già utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2023.
I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità e attendere, per l’utilizzo in compensazione orizzontale della quota di credito eccedente i 5.000 euro, il decimo giorno successivo a quello di spedizione telematica della dichiarazione da cui emerge il credito.
770/2024: ENTRO IL 31 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 26 febbraio 2024, ha approvato il modello 770/2024. Con provvedimento del 28 febbraio 2024 sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2024.
Si ricorda che il termine per la trasmissione telematica del modello 770 è fissato dall’articolo 4, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998, al 31 ottobre di ogni anno.
Soggetti interessati alla presentazione del modello 770:
Il modello 770/2024 deve essere presentato all’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, per “riepilogare” le ritenute operate nell’anno 2023 e i relativi versamenti.
In particolare, sono tenuti alla trasmissione telematica del modello 770/2024, i soggetti che, in riferimento all’anno 2023:
- hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
- hanno effettuato ritenute alla fonte all’atto della corresponsione di redditi di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, somme a seguito di pignoramento presso terzi o redditi derivanti da contratti di locazione breve.
Per quanto riguarda i redditi di capitale, i compensi per avviamento commerciale, i contributi a enti pubblici e privati, i riscatti da contratti di assicurazione vita, premi, vincite e altri proventi finanziari utili anche derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici e redditi diversi dovrà essere indicato:
- quanto erogato a tal titolo (quadri SF, SH, SK, SI, etc.);
- eventuali ritenute alla fonte e imposte sostitutive operate (quadro ST);
- eventuali crediti maturati (quadro SX).
Viceversa, per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, pignoramenti ed espropriazioni e, infine ai redditi derivanti da canoni di locazione breve dovranno essere indicate:
- eventuali ritenute operate (quadro ST e SV);
- eventuali crediti maturati (quadro SX).
**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli: