Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli comunica: IRREGOLARITA’ FORMALI
Ricordiamo che la Legge di bilancio 2023 ha previsto all’art.1 commi da 166 a 173 la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o di adempimenti di natura formale, commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza dell’azione accertatrice, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento di imposte.
Versamento: euro 200 per ciascun periodo di imposta oggetto di sanatoria.
Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31.03.2023 oppure in due rate di pari importo entro il 31.03.2023 e 31.03.2024.
Per le aziende che operano in attività con una maggiore probabilità di errore, la sanatoria può essere altamente conveniente. Considerando che il costo potrebbe risultare equivalente a quello di un solo errore, aderire può rappresentare un risparmio significativo a lungo termine.
Sono considerate “formali” le seguenti violazioni:
- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA;
- l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
- l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività;
- l’erronea compilazione della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
- l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
- l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
- l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode;
- la mancata iscrizione al VIES.
Lo Studio provvederà a verificare e segnalare le posizioni per le quali si sono verificati ipotesi di cui sopra e per le quali risulti più conveniente procedere con l’adesione alla regolarizzazione mediante versamento della somma dovuta.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli: