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Studio BMGR Crema - LA RIFORMA DELLO SPORT DOPO IL DECRETO CORRETTIVO 120-2023
Studio BMGR Crema - LA RIFORMA DELLO SPORT DOPO IL DECRETO CORRETTIVO 120-2023

LA RIFORMA DELLO SPORT DOPO IL DECRETO CORRETTIVO 120-2023

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta la riforma dello sport: sintesi delle novità

 

Con l’entrata in vigore del decreto correttivo bis (D.Lgs. n. 120/2023) si chiude il “cerchio” sulla riforma dello sport e in particolare sulla disciplina del rapporto di lavoro nello sport. Con questa circolare intendiamo fornire una panoramica delle diverse novità introdotte dalla riforma.

 

1. Adeguamento degli statuti

 

Viene previsto il termine del 31 dicembre 2023 per adeguare gli statuti sul fronte dell’oggetto sociale e dell’esercizio delle attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica. Le modifiche agli statuti effettuate entro la fine dell’anno, necessarie per conformarsi alle nuove disposizioni normative, saranno esenti dall’imposta di registro. In caso di mancata conformità ai criteri previsti dalla norma sarà considerata inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quelle già iscritte, verrà disposta la cancellazione d’ufficio.


2. Sede sociale e destinazione d’uso

 

Le nuove regole stabiliscono che le sedi delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD), dove si svolgono le attività sportive amatoriali, possono essere situate in edifici destinati a usi diversi da quelli sportivi. Questa decisione è simile a quanto previsto per il Terzo Settore e consente alle associazioni sportive di utilizzare edifici con destinazioni diverse da quella sportiva, come capannoni industriali o magazzini, per le loro attività. Tuttavia, devono comunque rispettare i requisiti tecnici stabiliti dalle leggi regionali e dai regolamenti sportivi. In altre parole, le sedi sportive non devono necessariamente essere edifici progettati solo per lo sport, ma possono adattare altre strutture purché soddisfino i requisiti tecnici e sportivi previsti.


3. Contributi alle Asd/Ssd

 

Alle ASD/SSD che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione dei compensi per lavoro sportivo hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura inferiori a 100 mila euro è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali di loro competenza versati per i compensi erogati nei mesi da luglio a novembre 2023.


Le modalità di concessione del contributo saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.

 

4. Lavoratore sportivo

 

La figura del lavoratore sportivo viene individuata dall’ art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, ovvero: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paraolimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

Prosegue, inoltre, l’art. 25 nel far rientrare nella disciplina del lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Per quanto riguarda le specifiche mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, queste saranno approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e tale elenco sarà tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente. Si avrà, quindi, un unico elenco tenuto dal Dipartimento dello sport, redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni; ad oggi, in mancanza di detto elenco solo le 7 figure tipizzate possono essere retribuite con i compensi sportivi.

Resta confermato che:

  •  non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione sportivi (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc) per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinati; 
  • i collaboratori amministrativo gestionali non sono lavoratori sportivi;

Una volta definito il lavoratore sportivo, il legislatore stabilisce che ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato, o di rapporto di lavoro autonomo o rapporto di lavoro autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

 

4.1 Il rapporto di lavoro subordinato sportivo

 

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato, secondo le intenzioni del legislatore nel settore professionistico il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di un contratto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2094 c.c., salvo l’ipotesi in cui ricorrano le condizioni, per l’attivazione di un contratto di lavoro autonomo.

Relativamente alle caratteristiche del contratto di lavoro subordinato sportivo nel professionismo si evidenzia che l’art. 27:

  • prevede la costituzione del rapporto mediante assunzione diretta; 
  • impone la forma scritta ad substantiam e dovrà essere depositato entro 7 giorni dalla sua stipulazione presso la Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza unitamente a tutti gli altri accordi intercorrenti tra società e lavoratore sportivo inclusi quelli relativi alla cessione dei diritti d’immagine dell’atleta; 
  • l’accordo deve essere predisposto sulla base di un contratto tipo aggiornato ogni 3 anni dalla Federazione Sportiva Nazionale (o dalla Disciplina Sportiva Associata) di riferimento e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale;
  • Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Per quanto riguarda la disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato sportivo applicabile al settore professionistico che amatoriale, alla luce della peculiarità del settore e dell’attività svolta, il legislatore ha voluto introdurre una eccezione al contratto di lavoro a tempo determinato rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2015. Viene, infatti, previsto che:

  • il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto;
  • è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti così come la possibilità della cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva;

 

4.2 Co.co.co sportivi

 

Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  1. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  2. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva anche paralimpici.

Viene introdotto l’obbligo di comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche dell’avvio dei rapporti di co.co.co. sportiva, anche qualora i compensi previsti siano inferiori alla soglia di 5.000 euro. Conseguentemente, occorre comunicare, tramite il RAS, l’instaurazione di tutti i contratti di lavoro sportivo, senza alcuna fascia di esenzione.

È inoltre prevista una specifica disciplina relativamente ai termini ed alle modalità di espletamento degli adempimenti inerenti ai contratti di lavoro sportivo.


In particolare:

  • le comunicazioni di avvio del rapporto di lavoro attraverso il RAS devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto (quindi non dovranno più essere disposte preventivamente, come da disciplina ordinaria);
  • l’iscrizione al libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente;
  • al fine di agevolare gli enti nel periodo di prima applicazione delle norme sul lavoro sportivo, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative rientranti nel settore dilettantistico, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.


Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi sportivi dipenderà dall’entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

  • fino a 5.000 euro = esenzione da IRPEF e INPS;
  • da 5.001 a 15.000 si verseranno (solo) i contributi INPS. Per i soggetti non assicurati presso altre gestioni pensionati, si applica un’aliquota del 25% (IVS) oltre al 2,03%. Per i soggetti assicurati presso altre forme contributive obbligatorie o pensionati, l’aliquota dell’IVS è del 24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale. Fino al 2027, le aliquote IVS sono dimezzate al 50%. Il carico contributivo è suddiviso tra la società o l’ente (2/3) e il lavoratore (1/3);
  • superati i 15.000 euro si pagheranno sia i contributi INPS che l’IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative addizionali. Pertanto, sul fronte fiscale i compensi per il lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo non costituiscono una base imponibile fino a un importo annuo complessivo di 15.000 €, tuttavia, se l’ammontare totale dei compensi (quindi si intende i compensi che un cococo percepisce tra tutte le società sportive) supera questa soglia, solo la parte eccedente contribuirà a formare il reddito del contribuente. Al momento del pagamento, il lavoratore sportivo deve rilasciare un’autocertificazione che attesti l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche svolte nell’intero anno solare.


Ai fini del calcolo delle soglie di esenzione fiscale e contributiva, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare un’autocertificazione nella quale attesti l’ammontare dei compensi già percepiti da inizio anno.


Viene prevista l’esclusione ai fini INAIL. A tali lavoratori “si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della l. 289/2002”, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento.


4.3 Prestazioni occasionali

 

Viene previsto che ricorrendone i presupposti, le a.s.d., le s.s.d., le FSN, ecc., possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.


Dovrà essere chiarito se tale possibilità è riferita solamente alle c.d. Pres.To (contratto di Prestazione Occasionale ex art. 54 bis, d.l. 50/2017) già previste dalla versione originaria del decreto 36 e poi espunte dal “correttivo 1”, oppure anche alle attività di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e art. 67, c. 1, lett. l), T.U.I.R., e, qualora tali ultime attività non siano comprese nella novella, se possano essere utilizzate come attività di lavoro sportivo ordinario.


4.4 Collaborazioni amministrativo-gestionali

 

L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore degli Enti sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative.


Viene precisato, nel Decreto Correttivo-bis, che non possono usufruire di tali tipologie di rapporti coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi professionali.


Pur godendo delle stesse agevolazioni fiscali e previdenziali previste per le co.co.co. sportive, tali tipologie di rapporti non rientrano nel lavoro sportivo. Tale precisazione è importante poiché gli adempimenti burocratici da porre in essere sono sostanzialmente diversi da quelli delle collaborazioni sportive.


Ad esempio, non si potrà utilizzare il RAS per le comunicazioni dei dati dei contratti; inoltre, vi è obbligo di rilasciare il cedolino al collaboratore amministrativo-gestionale, anche per importi inferiori ai 15.000 euro, a differenza delle collaborazioni sportive.


5. Volontari

 

Il regime che regolava i volontari viene sostanzialmente confermato, con particolare riferimento alla necessità della gratuità della prestazione, del divieto assoluto di remunerazione, dell’incompatibilità della prestazione del volontario con qualsiasi attività retribuita da parte del medesimo ente sportivo e della necessità della copertura assicurativa RCT. Le uniche variazioni sono:

  • Il rimborso delle spese documentate sostenute dal volontario ha come riferimento non più “la trasferta” ma “l’attività svolta” dal volontario.
  • Viene prevista, come già previsto dal Codice del Terzo Settore, la possibilità di erogare al volontario un rimborso spese non documentato ma supportato da autocertificazione rilasciata dallo stesso entro il limite massimo di Euro 150 mensili, con la precisazione, che tali rimborsi non costituiscono reddito per il percipiente.
  • Viene precisato che l’attività gratuita fornita dai componenti di organi amministrativi degli enti sportivi non costituisce attività di volontariato ed è quindi compatibile con un’eventuale attività lavorativa svolta con la medesima associazione o società sportiva.

 

6. Arbitri e giudici di gara

 

All’interno delle sette tipologie di lavoratori sportivi, una importante novità è stata introdotta per i direttori di gara e per quei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dalla disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.


Per essi non è più necessario stipulare un contratto di co.co.co. ma è sufficiente per ogni singola prestazione la comunicazione al RAS. Le comunicazioni al RAS sono effettuate dalla Federazione sportiva, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall’Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, o da una loro affiliata, se così previsto nel regolamento di tali enti, per un ciclo di prestazioni non superiore a 30, in un arco temporale non superiore a tre mesi e comunicate entro il trentesimo giorno successivo al trimestre solare. È inoltre necessario che gli stessi soggetti di cui sopra, entro 10 giorni dal termine di ogni singola manifestazione sportiva, tramite il RAS, comunichino i soggetti convocati e i relativi compensi ad essi riconosciuti.


È, inoltre, necessario che gli stessi soggetti di cui sopra, entro 10 giorni dal termine di ogni singola manifestazione sportiva, tramite il RAS, comunichino i soggetti convocati e i relativi compensi ad essi riconosciuti. Le comunicazioni al RAS


Ai suddetti, possono inoltre essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite di 150 euro mensili.


7. Dipendenti pubblici

 

I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, in favore di enti sportivi dilettantistici, al di fuori dell’orario di lavoro, e fatti salvi gli obblighi di servizio, in qualità di volontari, previa semplice comunicazione all’amministrazione di competenza. Qualora l’attività prestata preveda l’erogazione di un corrispettivo, sarà necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di competenza, che dovrà rilasciarla o negarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Se entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda, non dovesse pervenire alcuna risposta, l’autorizzazione deve intendersi accordata (silenzio assenso). Fino all’ottenimento dell’autorizzazione, o del perfezionamento del silenzio assenso, i dipendenti pubblici non possono sottoscrivere contratti e percepire compensi per attività di lavoratore sportivo.


8. Sicurezza sul lavoro e certificato antipedofilia

 

In presenza di lavoratori (sportivi e non), il datore di lavoro è soggetto agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ai controlli sanitari previsti in materia di lavoro.

I lavoratori sportivi che svolgono mansioni che comportano il contatto assiduo con i minorenni devono presentare al datore di lavoro il certificato del casellario giudiziale che attesti l’assenza di carichi pendenti per reati di pedofilia.

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it

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