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Studio BMGR Crema - Le novità 2024 per il lavoro
Studio BMGR Crema - Le novità 2024 per il lavoro

Le novità 2024 per il lavoro

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta le novità 2024 per il lavoro

 

La legge di bilancio per l’anno finanziario 2024 (L. 213/2023) introduce numerose novità in ambito previdenziale e fiscale. Tuttavia, le novità dettate dalla Legge di bilancio per il 2024 non sono le uniche introdotte: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo a quattro decreti legislativi attuativi della delega fiscale di cui alla Legge 111/2023. Uno di questi, particolarmente, avrà un forte impatto sui redditi da lavoro, a cominciare dalla rivisitazione delle aliquote Irpef e dei rispettivi scaglioni di reddito. Di seguito riportiamo le principali novità.

 

1. Estensione del limite del fringe benefit

 

Sulla scia di quanto già straordinariamente previsto negli anni 2022 e 2023 (v. da ultimo art. 40, D.L. 48/2023) nella legge di bilancio 2024 si torna ad innalzare provvisoriamente il limite di esenzione dei fringe benefit fissato dall’art. 51, c. 3, terzo periodo del TUIR. Nel 2023, infatti, il limite era stato elevato da euro 258,23 a euro 3.000 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Per il 2024, invece, si opta per una misura di intervento diversamente bilanciata:

  • il limite di esenzione ordinario di 258,23 passa a 1.000 euro in misura generalizzata per tutti i lavoratori dipendenti;
  • mentre per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2, del TUIR, il limite passa a 2.000 euro.

L’intervento comporta la non concorrenza ai fini IRPEF del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, ai sensi del citato terzo comma dell’art. 51.

Inoltre, viene ampliato l’elenco dei beni ceduti e dei servizi prestati rientranti nel più ampio plafond di esenzione. Oltre alle voci già presenti nei pregressi interventi in materia, ossia:

  • il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (concessione che nel 2023 era riservata solo ai lavoratori con figli a carico);
  • le spese per l’affitto della prima casa;
  • le spese per gli interessi del mutuo, sempre relativo alla prima casa.

I fringe benefit in argomento non costituiscono un diritto per i lavoratori dipendenti. Possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e non obbligatoriamente a tutti i lavoratori con figli a carico o categorie di essi; l’esenzione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR ed è subordinata al rilascio, da parte del lavoratore dipendente, di una dichiarazione nella quale deve indicare il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

È opportuno che il datore di lavoro, prima di concedere il benefit, richieda ai lavoratori neo assunti nel 2024 o anche ai lavoratori part-time, una dichiarazione in cui siano indicati i valori dei fringe benefit eventualmente già fruiti nell’anno da altri datori di lavoro.

Tra le più frequenti tipologie di fringe benefit assegnati ai lavoratori rientrano nel limite di esenzione, per esempio, gli importi già valorizzati in busta paga a titolo di fringe benefit continuativo, come la concessione in uso promiscuo al dipendente dell’auto aziendale. Si rammenta che al fine del superamento dei nuovi limiti di esenzione non si devono considerare, invece, gli importi che, rientranti nell’art. 51, sono gestiti autonomamente a livello fiscale (esempio: i contributi per l’assistenza sanitaria integrativa superiori a euro 3.615,20, i ticket restaurant superiori, rispettivamente, euro 4 per quelli cartacei e a euro 8 per quelli elettronici, ecc…).

Come per lo sorso anno, i datori di lavoro che intendono fruire della norma agevolatrice devono provvedere ad informare le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

In caso di superamento delle somme di fringe previste, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta fiscale nel periodo paga in cui è superata la soglia di euro 1.000 elevata a 2.000 euro per i soggetti con figli a carico. Tuttavia, ove sia chiaro e certo il superamento della predetta soglia, la ritenuta dovrà essere applicata sin dal primo periodo di paga (rif. Min. Fin., circ. 326/E/1997). Questa logica vale anche quando il lavoratore, nel corso dell’anno d’imposta, passa alle dipendenze di altri datori di lavoro o quando mantiene contemporaneamente più rapporti di lavoro dipendente. In tali casi, il datore di lavoro che si occupa di elaborare il conguaglio complessivo di fine anno dovrà sapere quali e quanti fringe benefit (esenti o imponibili) ha ricevuto il lavoratore da tutti gli altri datori di lavoro, perché tutti insieme, cumulativamente, dovranno essere considerati ai fini del raggiungimento delle soglie di esenzione.

A tal fine si precisa che:

  • sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000;
  • la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno; pertanto occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2024 e, nell’evenienza il dipendente deve avvertire il datore di lavoro per i conguagli del caso;
  • qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli a carico a quello dei due con reddito complessivo di ammontare più elevato, il beneficio spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

Come per le analoghe precedenti agevolazioni, il lavoratore sarà chiamato a presentare una ulteriore autodichiarazione in cui saranno elencate le spese per le quali si chiederà il rimborso.

Infine, tenuto conto che i fringe benefit rappresentano delle pure liberalità concesse dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, senza alcuna connessione diretta o indiretta di tipo corrispettivo con la prestazione di lavoro, oltre a non scontare alcuna penalizzazione fiscale e contributiva (poiché non concorrono a formare il reddito del lavoratore), assumono altresì le seguenti caratteristiche:

  • non sono pignorabili;
  • non sono sequestrabili;
  • non rilevano ai fini dell’Assegno Unico Universale;
  • non rilevano ai fini dell’assegno alimentare;
  • non rilevano ai fini dell’ISEE.
  • non rilevano ai fini dell’ottenimento di prestiti o mutui


2. Lavoro domestico – Contrasto all’evasione fiscale


Per contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, Agenzia delle entrate e INPS scambieranno le proprie banche dati per effettuare un’analisi delle informazioni utili a fare emergere redditi non dichiarati. L’interscambio tra due enti partorirà una nuova dichiarazione precompilata da dove emergeranno automaticamente eventuali anomalie o incongruenze tra quando rilevato dalle denunce contributive e quanto risultante dall’anagrafe tributaria. Ciò consentirà di mettere in campo una serie di interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici. Sulla base dei dati dichiarati in fase di assunzione di un collaboratore domestico o di un badante sarà possibile, per l’Agenzia delle Entrate, ricostruire la retribuzione imponibile fiscalmente, data dalla paga periodica moltiplicata le ore lavorate; dati, questi, di cui sempre dispone l’INPS con riferimento ai rapporti di lavoro censiti.


3. Smart-working e lavoratori fragili (art. 18-bis, D.L. 145/2023, L. 191/2023)


Prorogato al 31.3.2024 il termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 e per i c.d. “lavoratori fragili.

 

**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it

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