Amministrazione Srl, con sede a Crema, sintetizza alcuni punti della Manovra Finanziaria 2021, in particolare quelli che incidono sui bilanci.
Di seguito sintetizziamo i riferimenti normativi di alcuni punti della Manovra Finanziaria 2021 (legge 178/2020) che riguardano le novità inerenti la fiscalità, ma in particolare, le disposizioni i cui effetti incidono sui bilanci, armonizzate con i precedenti provvedimenti legislativi di quest’ultimo anno emanati per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia in atto e del conseguente stato di emergenza.
*Proroga di un anno del processo di ammortamento contabile dei cespiti materiali ed immateriali
L’articolo 60 del cd Decreto Agosto (Decreto Legge numero 104/2020) al comma 7-bis afferma quanto segue:
“I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”
Il fatto di poter sospendere il processo di ammortamento è un primo “aiuto” al sostegno del risultato economico dell’anno sgravato di questa voce di costo.
**Un secondo aiuto è previsto dal paragrafo 23 dell’OIC 11 circa i criteri di valutazione delle poste del bilancio di esercizio:
“Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.”
Un precedente intervento a sostegno del bilancio in funzione della continuità era previsto dal Decreto Liquidità e dal Decreto Agosto per il sostegno dei bilanci 2020 delle aziende.
Si riporta di seguito l’articolo 7 del Decreto Liquidità (Decreto Legge numero 23/2020):
“Art. 7 Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.”
Si consentirebbe quindi, eccezionalmente, di evitare di dover intervenire disapplicando gli ordinari criteri di valutazione senza quindi dover svalutare valori di imposte anticipate, immobilizzazioni ecc.
***Ulteriormente, rispetto alle regole e norme di valutazione delle poste di bilancio, intervengono i provvedimenti che consentono la rivalutazione degli assets.
Il Decreto Agosto all’art. 110 prevede la rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020:
“I soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) (spa, srl, sapa, soc.cooperative ecc..) e b) (enti pubblici e privati), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano
i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad
ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo
I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di
impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”.
A tale disposizione è stato aggiunto dalla Legge di Bilancio 2021 un ampliamento delle opzioni consentite in ambito di rivalutazione, infatti viene previsto che:
“Le disposizioni dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”
Questo addendum alla norma originaria estende la possibilità di rivalutazione alle altre attività immateriali prima non contemplate, in questo caso però solo a titolo oneroso, pagando una imposta sostitutiva pari al 3% in tre anni senza interessi.
Anche per queste voci dell’attivo patrimoniale la contropartita del maggior valore iscritto potrà essere il conto “Riserva da Rivalutazione” utile a coprire possibili perdite anche pregresse e migliorare gli indici di bilancio.
****Agevolazioni per far fronte alle eventuali perdite e riduzioni di capitale risultanti dal bilancio di esercizio 2020
Se malgrado gli interventi “salva bilancio” introdotti dal Legislatore il risultato di esercizio chiuderà con un risultato negativo tale da ridurre il capitale sotto il minimo di legge, l’articolo 6 del Decreto Liquidità come aggiornato dal comma 266 della Legge di Bilancio 2021 dispone che:
“Art. 6 – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)
1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.
Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di
cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio”
Tale norma consente di posticipare a tempi migliori, nella nuova formulazione del testo limitati comunque entro il quinto esercizio successivo, la necessità di dover ricapitalizzare l’impresa.
Conseguentemente, per le aziende che si avvarranno di uno qualsiasi dei provvedimenti richiamati sarà necessario anche adempiere ed adeguare l’informativa di bilancio richiesta in nota integrativa.
La Nota Integrativa al Bilancio 2020 dovrà contenere le informazioni relative a:
1. gli effetti della pandemia da COVID-19 nell’andamento di gestione quali, a mero esempio, il periodo di chiusura forzata, la riduzione degli ordinativi, la difficoltà riscontrate nel cash flow e le azioni che l’impresa ha posto in atto per superare la crisi;
2. la descrizione dei fattori di rischio e dei piani aziendali utili a fronteggiare le incertezze del momento;
3. gli effetti economici e finanziari sul bilancio dell’eventuale mancata contabilizzazione degli ammortamenti;
4. la separata indicazione delle perdite maturate nell’esercizio 2020 delle quale si è valutato utile il rinvio di ogni decisione;
5. la capacità dell’impresa di garantire una continuità aziendale nel periodo relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Quanto sopra sintetizzato non risolve l’eventuale problema sostanziale della gestione aziendale e dei rapporti con i terzi nel contesto economico quali ad esempio i rapporti con sistema bancario, i fornitori etc. ma può rappresentare un ventaglio di opzioni consentite alle aziende e da considerare per la chiusura dei bilanci 2020.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it