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Studio BMGR Crema - LEGGE DI BILANCIO 2023
Studio BMGR Crema - LEGGE DI BILANCIO 2023

LEGGE DI BILANCIO 2023

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta: Legge di Bilancio 2023

 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2022, n. 303, la L. 29.12.2022 n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, in vigore dal 1.01.2023.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nell’art. 1 della legge segnalando quello di maggior evidenza:

MISURE FISCALI

*Modifiche al regime forfetario

  • È aumentato a 85.000 euro (rispetto al precedente limite di 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario.
  • Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predet to limite.

Tassa piatta incrementale (flat tax)

  • Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
  • Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque con to anche della quota di reddito assoggettata alla nuova imposta sostitutiva.
  • Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini Irpef e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni agevolative.

Detassazione delle mance nel settore ricettivo e di somministrazione pasti

  • Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
  • Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
  • Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva.
  • L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta.
  • Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
  • Le disposizioni si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

*Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività 2023

  • Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, c. 182 L. 208/2015, è ridotta al 5%.

Differimento delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax

  • È differita al 1.01.2024 l’efficacia delle norme introduttive dell’imposta sul consumo dei manufatti monouso per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti alimentari (plastic tax) e dell’imposta sul consumo del le bevande analcoliche edulcorate (sugar tax).

*Ammortamento fabbricati strumentali di commercianti al dettaglio

  • Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese, operanti nei settori del commercio al dettaglio sotto specificati, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.
  • La disposizione si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l’attività svolta nei settori indicati ai seguenti codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specia lizzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettag lio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di al tri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
  • Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli artt. 117 e seguenti Tuir, possono avvalersi della disposizione in relazione ai fabbricati co ncessi in locazione a imprese operanti nei settori citati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
  • Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4 periodi di imposta.

*Iva 5% per prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile

  • Si applica l’aliquota Iva ridotta del 5% alla cessione di prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili e di alcuni prodotti per l’infanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto; pannolini; seggiolini per gli autoveicoli.

Iva 10% applicabile sui pellet

  • Per l’anno 2023 i pellet di cui al n. 98) della tabella A, parte III allegata al Dpr 633/1972 sono soggetti all’Iva con l’aliquota del 10%.

*Proroga 2023 agevolazioni per acquisto prima casa per under 36

  • Sono prorogate fino al 31.12.2023 le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione per i soggetti con meno di 36 anni e Isee non superiore a 40.000 euro, consistenti nell’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto).
  • È prorogato dal 31.12.2022 al 31.03.2023 il regime speciale introdotto dall’art. 64, c. 3 D.L. 73/2021, ai sensi del quale la mi sura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa è stata elevata, per le categorie più fragili (tra cui rientrano i giovani di età inferiore a 36 anni), dal 50% fino all’80% della quota capitale, qualora in possesso di un Isee non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri ac cessori. Non si applica l’imposta sostitutiva sull’eventuale finanziamento.
  • È prorogata al 31.03.2023, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell’80%, l’applicazione dell’art. 35 bis D.L. 144/2022, che consente la concessione della garanzia alle categorie più fragili anche nel caso in cui il TEG sia superiore al TEGM.

*Detrazione Irpef per acquisto case ad alta efficienza energetica

  • Ai fini Irpef, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.
  • La detrazione è pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.

*Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti e Iap

  • Con riferimento anche all’anno d’imposta 2023, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

*Esenzione Imu immobili occupati

  • Sono esenti dal pagamento dell’Imu gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (di cui agli artt. 614, c. 2 o 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
  • Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allor ché cessa il diritto all’esenzione.

 

**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.itì

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