Lo Studio Commercialisti Associati Riboli e Magnoni comunica gli aggiornamenti relativi alle leggi sulla concorrenza e alle misure sulla tutela del lavoro autonomo.
Entra in vigore la legge sulla concorrenza dal 29/08/2019.
I suoi effetti saranno immediati solo per alcuni aspetti, legati soprattutto al mondo dei professionisti, alla previdenza complementare e ai diritti di clienti di hotel, banche e compagnie telefoniche.
Altre importanti novità, come il taglio dei risarcimenti per le lesioni non lievi (e le altre misure sulla Rc auto), l’abolizione del monopolio delle Poste sulle notifiche e altri aspetti che riguardano banche e telefonia, non possono ancora entrare in vigore: la legge stessa (la n. 124/2017) prevede che debbano essere emanati molti provvedimenti attuativi, entro termini che comunque non sono vincolanti.
Si evidenziano di seguito le principali novità:
LE RETI E I CONSORZI
Per gli appalti pubblici tutti i professionisti dal 14 giugno scorso hanno la possibilità di costituire reti di professionisti, di partecipare alle reti di imprese, di dare vita a consorzi e ad associazioni temporanee professionali.
Si tratta di una chance introdotta dalla legge sul lavoro autonomo (legge 81/2017) per permettere ai professionisti di partecipare ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti pubblici. Per i professionisti si apre così la possibilità di utilizzare strumenti giuridici in passato previsti solo per le imprese.
In generale, la legge 81 prevede che le pubbliche amministrazioni promuovano la partecipazione degli autonomi ai bandi, favorendo l’accesso alle informazioni.
AVVOCATI
Per i legali in arrivo due importanti novità:
- l’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società:
- i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di questa condizione costituisce causa di scioglimento della società (il consiglio dell’ordine procede alla cancellazione della società dall’albo, salvo che questa non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine di sei mesi).
- la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati.
- i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
- resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale.
- l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
- è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, pena l’esclusione di diritto del socio.
- la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società.
- le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
- Diventa obbligatorio il preventivo scritto: l’avvocato dovrà “comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale“.
NOTAI
Novità in arrivo anche per i notai:
- il numero dei notai salirà da 1 ogni 7 mila abitanti a 1 ogni 5 mila. Il registro delle successioni, fino ad oggi tenuto dalle cancellerie dei tribunali, ora sarà curato dal Consiglio nazionale del notariato. Continuerà ad essere richiesto l’intervento del notaio per la costituzione di srl semplificate. Viene esteso l’ambito territoriale nel quale il notaio può esercitare le proprie funzioni: le funzioni, fino ad oggi limitate al solo distretto di corte d’appello in cui si trova la sede assegnata, potranno essere svolte in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede notarile nonché nel territorio del distretto di corte d’appello se questo comprende più regioni.
Crema, lì 11/09/2017
Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli
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