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Studio BMGR Crema - Limite 2022 per fringe fino a 3000 euro
Studio BMGR Crema - Limite 2022 per fringe fino a 3000 euro

Limite 2022 per fringe fino a 3000 euro

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta i fringe benefit 2022: limite esenzione fino a 3000 euro

 

Sale da 600 a 3mila euro la soglia di non imponibilità 2022. Entro il 12 gennaio le aziende possono riconoscere ai lavoratori beni e servizi, compresi i rimborsi per le bollette. I conguagli coinvolgeranno anche le auto aziendali. Ultime settimane a disposizione di aziende e lavoratori per sfruttare appieno il nuovo tetto di non imponibilità fino a 3mila euro dei fringe benefit, cioè i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, compresi i rimborsi degli importi spesi per pagare le bollette di acqua, gas ed elettricità. Il decreto legge Aiuti-quater, esaminato dal Consiglio dei ministri di giovedì 10 novembre, ha portato da 600 euro a 3mila euro la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit. In caso di sforamento del tetto, infatti, in base alla disciplina ordinaria dei fringe benefit, confermata dalla recente circolare 35/E dell’agenzia delle Entrate, tutto il valore del benefit viene assoggettato a contributi e imposte (e non solo la differenza fra l’importo esente e la somma erogata). Innalzando la soglia a 3mila euro, il Governo ha voluto creare una fascia abbastanza ampia da far rientrare nell’esenzione anche importi più sostanziosi erogati finora.

Resta da vedere che cosa il Governo deciderà per il 2023, con la manovra di Bilancio alle porte.

 

Che cosa rientra nel benefit

 

Si può ritenere che i chiarimenti forniti delle Entrate con la circolare 35/E del 4 novembre valgano anche per la nuova versione della norma. L’allargamento della soglia di esenzione può continuare a intendersi dunque come un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante da 200 euro previsto dall’articolo 2 del Dl 21/2022.

La possibilità di erogare benefit detassati fino a 3mila euro si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche ai collaboratori), senza vincoli di reddito per accedere, e i benefit possono essere dati anche ad personam (senza la necessità di un accordo aziendale).

Le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per le utenze domestiche potranno riguardare solo consumi effettuati nel 2022, relativi a immobili abitativi posseduti o detenuti, in base a un titolo idoneo, dal dipendente o dai suoi familiari (indicati nell’articolo 12 del Tuir), a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.

Sono comprese anche le spese per utenze intestate al condominio o al locatore, a patto che nel contratto sia previsto espressamente il riaddebito analitico delle stesse a carico del locatario (il lavoratore o i suoi familiari, a patto che ne sostengano le spese).

 

Come provare le spese

 

Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta o, in alternativa, un’autocertificazione (in base al Dpr 445/2000) con la quale attesti il possesso della documentazione che prova il pagamento delle utenze, e gli elementi necessari per identificarle. Il datore dovrà acquisire anche una autocertificazione che attesti che le spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso anche presso altri datori di lavoro.

 

Calcoli e conguagli di fine anno

 

Come detto, in caso di superamento del limite di 3mila euro, il valore erogato al lavoratore concorre interamente a formare il reddito. Entro il mese di dicembre, i datori di lavoro si troveranno dunque costretti a effettuare conguagli fiscali in cedolino in favore dei lavoratori per i quali, alla luce della nuova soglia di non imponibilità, il limite risulterà non più superato.

Un caso tipico potrebbe riguardare gli assegnatari di un’auto aziendale a uso promiscuo: il valore determinato dalle tabelle Aci quale fringe benefit annuo risulta, infatti, per la maggior parte delle autovetture, inferiore alla nuova soglia. In questo caso, al lavoratore verranno conguagliati, a suo favore, le imposte e i contributi trattenuti nel corso
del periodo d’imposta.


Ma le aziende potranno anche attuare nuove iniziative a favore dei dipendenti, tenendo a mente che lo sforamento anche di un solo centesimo del limite determina l’assoggettamento a tassazione e contribuzione ordinaria dell’intero importo riconosciuto, e che l’erogazione dovrà avvenire entro il 12 gennaio 2023.

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it

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