Dal 1.01.2020 entrano in vigore le misure previste dall’art. 12-septies del Decreto Crescita (D.L. 34/2019).
In particolare, per gli esportatori abituali, a partire dal 1.01.2020 è stato abrogato l’obbligo di consegnare al fornitore, ovvero alla Dogana, la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
La consegna della dichiarazione da parte dell’esportatore rimarrà tuttavia opportuna perché sul fornitore permane l’onere di verificare l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento, ma soprattutto perché è stato introdotto l’obbligo di indicare il protocollo di ricezione della dichiarazione sulla fattura emessa in base ad essa ovvero sulla dichiarazione doganale (attualmente devono essere riportati gli estremi della dichiarazione di intento).
È stato poi soppresso l’obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento, di annotarle in un registro e conservarle ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 633/1972.
Facilitazione che riguarda sia l’esportatore abituale che il fornitore.
I fornitori non saranno più tenuti nemmeno a indicare il protocollo delle dichiarazioni ricevute in apposito quadro della dichiarazione Iva.
Il trattamento sanzionatorio invece è stato inasprito: non più sanzioni in misure fissa (che vanno da 250 a 2.000 euro), ma si ritorna alle sanzioni proporzionali.
Il decreto Crescita infatti ha previsto che chi effettua operazioni senza addebito d’imposta, in mancanza della dichiarazione d’intento, è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo del pagamento del tributo.
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