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Amministrazione Srl News Novità in merito alla Fatturazione Elettronica
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Novità in merito alla Fatturazione Elettronica

Novità e chiarimenti relativi alla Fatturazione elettronica


A decorrere dal 1° luglio 2019 entreranno in vigore le modifiche previste, con l’introduzione della fattura elettronica, ai termini di invio delle fatture immediate, con obbligo di indicazione della data di effettuazione dell’operazione nella fattura, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) sarà assegnata automaticamente dal Sistema d’interscambio (SDI).

Per le fatture analogiche sarà necessario indicare le due date (effettuazione e emissione) quando non risultino coincidenti

Dal 1° luglio 2019, la fattura immediata deve essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 (termine che potrebbe essere esteso a 12 giorni in sede di conversione del DL crescita).

L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva per le operazioni nazionali, corrisponde: alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili, alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili, al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

In base alle nuove regole la fattura relativa alla cessione di un bene consegnato ad esempio il 3 luglio, in caso di fatturazione immediata, potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 13 luglio, riportando la data di effettuazione dell’operazione (3 luglio) nella fattura.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, come in passato può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

A partire dal 1° luglio entra in vigore l’obbligo di indicare in fattura la data in cui è effettuata l’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione è avvenuta in giorni diversi e risultanti da diversi DDT è possibile indicare in fattura una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione. (esempio: tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019 la fattura differita, si potrà generare ed inviare allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura con la data dell’ultima operazione 28 settembre 2019).
L’agenzia ha anche precisato che nei registri Iva vendite le fatture emesse devono essere annotate con la data indicata in fattura.

Il 30 giugno 2019 scade la moratoria sull’applicazione di sanzioni per ritardata emissione fattura prevista per il primo semestre di entrata in vigore della fatturazione elettronica. Pertanto le fatture dovranno essere emesse nei tempi sopra indicati per non incorrere in sanzioni.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione Srl  T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it

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