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Amministrazione Srl Brexit
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Novità in materia di Brexit

Amministrazione Srl, con sede a Crema, riporta le novità in materia di Brexit.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (Iva e accise) dell’Unione Europea, pertanto per importare o esportare merci da/verso il Regno Unito è necessario presentare dichiarazione in dogana con relativo pagamento di dazi doganali.

Le operazioni di vendita saranno pertanto da considerarsi come “esportazioni” da fatturare ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 (nelle varie casistiche di cui al comma 1 lettere a), b) e c)).

Viene previsto un periodo transitorio di 6 mesi per gli adempimenti doganali:

  • dal 1°gennaio al 01° luglio 2021 si potrà presentare una dichiarazione doganale con differimento di sei mesi con possibilità di effettuare i pagamenti contestualmente alla presentazione della relativa dichiarazione;
  • da aprile 2021 per tutte le importazioni di prodotti di origine animale (carne, miele, latte o prodotti a base di uova), di animali vivi, di prodotti vegetali sarà obbligatorio ottenere anche una pre-notifica e la documentazione sanitaria e fitosanitaria;
  • per le merci con requisiti doganali aggiuntivi (controlled goods come prodotti soggetti ad accise, medicinali o prodotti strategici) è obbligatorio, fin dal 1° gennaio, la presentazione della dichiarazione doganale standard ed è possibile, con un’autodichiarazione ad hoc, la presentazione di una dichiarazione semplificata.

Dal 1° luglio 2021 per la movimentazione di beni di qualsiasi tipo sarà obbligatorio presentare in dogana al momento dell’accesso delle merci dichiarazioni complete e pagare i relativi diritti di confine. Occorrerà presentare anche la dichiarazione di sicurezza e prepararsi ai controlli fisici delle merci in dogana.

Qualora le merci siano conformi alle norme d’origine preferenziale l’accordo commerciale per la cooperazione tra UE e UK, dispone l’assenza di tariffe e dazi doganali.

L’operatore dovrà dotarsi di CODICE EORI GB, che si ottiene online con richiesta diretta all’amministrazione finanziaria inglese (tramite il sito del governo UK https://www.gov.uk/eori). Tale codice non va richiesto da chi effettua dall’UE esportazioni verso UK, ma che si affida per l’importazione al cliente inglese.

Per l’espletamento delle formalità doganali è utile affidarsi a un intermediario abilitato con il sistema gestionale doganale inglese (Chief).

Per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali è possibile richiedere un conto di differimento dei dazi (DDA – Duty deferement account) in modo tale da consentire di pagare mensilmente i dazi, anziché per singola importazione. L’opzione consentirà il differimento dell’iva fino a un importo di 10.000 euro, mentre per importi superiori sarà richiesto il rilascio di una garanzia bancaria.

Per quanto riguarda l’Irlanda del Nord si prevede un codice di identificazione speciale in modo che le merci vendute e trasportate tra i due territori dell’UE e dell’Irlanda del nord siano trattate come se fossero forniture trasfrontaliere di merci all’interno dell’UE.

Le spedizioni di merci a cavallo d’anno (spedizione nel entro il 31.12.2020 e ricevimento in UK dal 1° gennaio) saranno considerate ancora operazioni intracomunitarie senza necessità di presentazione della dichiarazione doganale.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it 

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