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Amministrazione Srl News Novità in materia di cessioni intracomunitarie
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Novità in materia di cessioni intracomunitarie

Novità in materia di cessioni intracomunitarie


a) A partire dal 1° gennaio 2020 assume valenza sostanziale il codice identificativo Iva (P.I.) del soggetto acquirente al fine della realizzazione delle operazioni comunitarie.
Il codice identificativo Iva del cessionario comunitario diventa elemento necessario da indicare in fattura per consentire al cedente, identificato in un altro Stato membro, di emettere una fattura di cessione intracomunitaria senza applicazione d’imposta.

L’iscrizione del soggetto passivo nell’archivio Vies diventa una condizione sostanziale per la realizzazione di una operazione non imponibile. 

Il cedente quindi dovrà provvedere ad ottenere dal cessionario il codice identificativo e dovrà controllare, per ogni singola operazione, l’esistenza e la validità del codice fornito dal cliente sul sistema Vies.

La formulazione della nuova normativa prevede inoltre l’obbligo di presentare tempestivamente un elenco riepilogativo delle operazioni unionali (Intrastat) con tutte le informazioni corrette riguardanti tale cessione.

b) Prova della cessione: perché le cessioni intracomunitarie siano non imponibili, la legislazione unionale prevede una serie di condizioni. Una di tali condizioni consiste nel fatto che i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro e al fine di poter dimostrare l’effettiva cessione della merce si dovrà disporre di documentazione adeguatamente firmata e conservata.
Il regolamento prevede una presunzione a favore del contribuente a condizione che disponga di specifici documenti del trasporto che siano prodotti da soggetti tra loro indipendenti e comunque diversi dal cedente e dal cessionario, quali, ad esempio, i vettori e gli spedizionieri. In caso di trasporto con mezzi propri la prova potrà essere fornita anche con mezzi diversi (es. Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni, documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio da un notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione, ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro).

Nell’ambito delle cessioni intracomunitarie, la dichiarazione di arrivo della merce, resa dall’acquirente con riferimento anche alle cessioni “franco destino” può costituire un documento probatorio a sostegno dell’effettiva esecuzione dell’operazione.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l.  T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form.

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