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Amministrazione Srl Le nuove specifiche tecniche e fattura elettronica
Amministrazione Srl Le nuove specifiche tecniche e fattura elettronica

Nuove specifiche tecniche fattura elettronica

Amministrazione Srl, con sede a Crema, trasmette le novità sulle specifiche tecniche della fattura elettronica

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2020, poi modificato con provvedimento del 20.04.2020, sono state approvate le nuove specifiche tecniche per l’emissione della fattura elettronica il cui utilizzo è facoltativo dal 01.10.2020, mentre sarà obbligatorio a partire dal 1.01.2021 pena lo scarto della fattura o nota di credito.

Si riportano di seguito quanto specificato nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate:

TipoDocumento: formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD07 Fattura semplificata
TD08 Nota di credito semplificata
TD10 Fattura per acquisto intracomunitario di beni
TD11 Fattura per acquisto intracomunitario di servizi
TD12 Documento riepilogativo (art.6, c.1 DPR 695/1996)
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno).
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93- ossia fatture non pervenute dal fornitore nei 4 mesi)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizi)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne).
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Divisa: questo campo deve essere espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001 (es.: EUR, USD, GBP, CZK………).
Data: la data deve essere rappresentata secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD.
Numero fattura: formato alfanumerico; lunghezza massima di 20 caratteri.

DatiRitenuta che si compone di:
TipoRitenuta: formato alfanumerico; lunghezza di 4 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

RT01 Ritenuta persone fisiche
RT02 Ritenuta persone giuridiche
RT03 Contributo INPS
RT04 Contributo ENASARCO
RT05 Contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale

Natura: formato alfanumerico; lunghezza da 2 a 5 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

N1 escluse ex art.15
N2 non soggette:
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2:

– Operazioni fuori campo art. 1 e 2 D.P.R. 633/1972.
– Operazioni fuori campo art. 13, c. 3, lett. c) D.P.R 633/1972 (esempio: in parte fuori campo Iva per le cessioni di autovetture aziendali usate).
– Operazioni fuori campo art. 26-bis L. 196/1997 (interinali).
– Operazioni dei soggetti minimi/forfettari.
– Operazioni con Iva non esposta in fattura art. 74, c. 1 [esempio: acquisto di quotidiani, giornali ex art. 74, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (ris. Ag. Entrate n. 87/E/2017, risposta n. 6)], come le schede telefoniche prepagate o i generi di monopolio.
– Prestazioni di servizi, non soggette per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio: .. art. 7-ter D.P.R. 633/1972; .. art. 7-quater, c. 1, lett. a) e c) D.P.R. 633/1972.

N3 non imponibili:
N3.1 non imponibili art. 8, c.1 lett. a e b drp 633/72– esportazioni
N3.2 non imponibili art.41 e 42 D.L. 331/93 – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili art.8, c.1 lett.c DPR 633/72 – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 esenti art. 10 DPR 633/72
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge):
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile (art. 17, c.6 lett.a)
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi (art. 17, c. 6, lett.a-ter)
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

ScontoMaggiorazione che si compone di:
Tipo: formato alfanumerico; lunghezza di 2 caratteri; i valori ammessi sono i seguenti:

SC sconto
MG maggiorazione

Il provvedimento introduce in particolare due diversi codici di identificazione della fattura differita:
● il codice TD24 che riguarda le fatture differite da utilizzare per le cessioni dei beni a seguito di emissione, al momento di effettuazione dell’operazione, di specifici documenti di trasporto (Ddt) ovvero per le prestazioni di servizi quando le stesse sono, al momento di effettuazione dell’operazione, idoneamente documentate (es. professionista che emette un proforma prima di essere pagato (articolo 21, 4 comma, lettera a Dpr 633/72). In questo caso la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione);

Esterometro
Attraverso la previsione di apposite tipologie documentali gli operatori potranno evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere, sia unionali che extra-Ue. Si potranno infatti inviare allo SdI i
documenti di integrazione ovvero le autofatture predisposte e registrate per contabilizzare le operazioni transfrontaliere. Si potranno infatti utilizzare i codici da TD17 a TD19 per inviare allo SID le integrazioni
e le autofatture per acquisti di servizi dall’estero, di beni intracomunitari nonché di beni ceduti nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del Dpr 633/72, ed evitare la trasmissione dell’esterometro per le fatture ricevute.
Con il codice TD16 potrà essere trasmessa l’autofattura al SDI per l’integrazione delle fatture ricevute in reverse charge (resta comunque ferma la possibilità di procedere all’integrazione cartacea della fattura
ricevuta senza effettuare alcuna trasmissione allo Sdi).

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it 

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