Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli
trasmette la circolare informativa relativa al nuovo Decreto sulle nuove norme di uso del Green pass.
Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Dpcm che elenca i negozi e gli uffici dove si potrà entrare senza green pass base dal 1° febbraio fino al 31 marzo 2022. Sono nove le tipologie di negozi in cui si potrà entrare senza avere il green pass:
- Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Si specifica che coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass possono
acquistare ogni tipo di merce in essi venduta, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente.
Tuttavia, viene previsto dal Dpcm che non sia richiesto il possesso della certificazione verde covid-19 per far fronte ad esigenze essenziali e primarie della persona cosi individuate dal decreto:
a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto;
b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie;
c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
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