Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli trasmette ulteriori FAQ e chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 393 del 1° marzo 2022, ha fornito ulteriori chiarimenti in
relazione all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ai sensi dell’articolo 14, comma
1, D.Lgs. 81/2008, andando a integrare le FAQ contenute nella nota INL n. 109/2022.
In particolare, viene precisato che non rientrano nell’obbligo di comunicazione:
- coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato e percepiscono solo rimborsi spese;
- le guide turistiche; le prestazioni occasionali rese da traduttori, interpreti e docenti di lingua; le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’Ordine, in quanto si tratta di attività intellettuali;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia, nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti, poiché sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate;
- gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della
propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi e attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’estero.
Invece, le Spa con partecipazione pubblica, in quanto non equiparabili a una P.A., sono tenute alla comunicazione.
Diversamente, le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’articolo 7, Ccnl per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; viceversa, sono escluse se rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6, Ccnl per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione, trattandosi di attività commerciale.
Infine, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da
parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità dell’eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto dell’oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:
T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it