Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta gli aspetti fiscali e contabili degli omaggi natalizi
Come ogni anno, al termine dell’esercizio e in concomitanza con l’arrivo del Natale, le aziende provvedono a omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia. La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia, dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell’Iva, ed è pertanto necessario identificare:
- la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio;
- le caratteristiche del soggetto ricevente.
In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa.
Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra i beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e gli omaggi costituiti da beni oggetto dell’attività di impresa.
Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa
I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa sono:
- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza.
In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che il testo dell’articolo 108, comma 2, Tuir lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con Decreto Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.
L’inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:
- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:
- il totale delle spese imputate per competenza nell’esercizio;
- con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).
Le soglie contenute nel testo dell’articolo 108, Tuir sono le seguenti:
- 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
- 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese è da intendersi indeducibile con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.
In merito all’Iva, il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’attività d’impresa
In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda erogante o i beni che l’azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt’altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:
- dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell’attività di impresa);
- dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l’utilizzo dell’autofattura o del registro
omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni,
determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.
**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO
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