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Amministrazione Srl News Ordinanza n705 del 23-02-2021
Amministrazione Srl News Ordinanza n705 del 23-02-2021

Ordinanza n. 705 del 23.02.2021

Amministrazione Srl, con sede a Crema, trasmette la nuova Ordinanza n. 705 del 23.02.2021

OGGETTO

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN RELAZIONE AL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA E DEI COMUNI DI VIADANICA, PREDORE, ADRARA SAN MARTINO, SARNICO, VILLONGO, CASTELLI CALEPIO, CREDARO, GANDOSSO (BG) E SONCINO (CR). ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;

VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;

VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno- invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto”;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 644 dell’8 gennaio 2021 avente per oggetto: “Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio”;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31 gennaio 2021 avente per oggetto “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 4761 dell’8 febbraio 2021 “Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS- CoV-2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/0”;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5616 del 15 febbraio 2021 “Aggiornamento sull’uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2”;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO che la Commissione indicatori Covid-19 di Regione Lombardia istituita con la D.G.R. n. 3243 del 16 giugno 2020, nella seduta del 19 febbraio 2021, a seguito dell’analisi dei dati epidemiologici, come da verbale della seduta stessa, ha raccomandato l’adozione di una serie di misure di prevenzione e contenimento dal contagio, con particolare riguardo al territorio della Provincia di Brescia, tra cui porre il territorio stesso in “zona arancione”;

DATO ATTO che il predetto verbale della seduta della Commissione indicatori del 19 febbraio 2021 è stato trasmesso con lettera prot. A1.2021.0111501 del 22 febbraio 2020 a firma congiunta del Presidente e del Vicepresidente Letizia Moratti al Ministro della Salute, per la condivisione dell’adozione di misure a tutela della salute dei cittadini, con particolare riguardo alla situazione di alcune aree del territorio regionale;

DATO ATTO che il Ministro della Salute con nota prot. 0002945 del 22 febbraio 2020 ha dato riscontro comunicando che, alla luce del quadro epidemiologico analizzato dalla Commissione indicatori regionale, “non si ravvisano motivi ostativi all’adozione da parte di codesta Regione di specifici provvedimenti d’urgenza”;

DATO ATTO che, come risulta da nota della DG Welfare del 23 febbraio 2020, le misure poc’anzi evidenziate devono estendersi ai comuni al confine con il territorio della provincia di Brescia sia perché contigui ad area con elevata incidenza sia perché alcuni già presentano un’incidenza superiore ai 250 casi x 100.000 abitanti, ossia ai seguenti Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG), Soncino (CR);

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;

RITENUTO necessario, in forza del principio di precauzione e delle indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali e regionali e delle predette raccomandazioni della Commissione indicatori, di adottare provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune attività, al fine di evitare l’ulteriore diffusione del contagio;

VALUTATO di stabilire per il territorio della provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG), Soncino (CR) le misure restrittive per il contenimento del contagio previste sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato di cui all’art. 2 del DPCM 14
gennaio 2021;

DATO ATTO che per il Comune di Castrezzato (BS), incluso nell’Ordinanza n. 701 del 16 febbraio 2021, possono essere ritenute adeguate le misure della presente Ordinanza con conseguente cessazione di effetti dell’OPGR n. 701;

RITENUTO di prevedere in ragione del quadro epidemiologico, come poc’anzi ricordato, come ulteriore forma di prevenzione dalla diffusione del contagio in relazione alla Provincia di Brescia e ai Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG), Soncino (CR), tenuto conto delle raccomandazioni su-citate della Commissione indicatori
regionale, ulteriori misure rispetto a quanto previsto dall’art. 2 del DPCM del 14 gennaio 2021;

DATO ATTO di quanto riportato nel Report n. 40 di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (ISS) aggiornato al 17 febbraio 2021;

PRESO ATTO che restano ferme le misure di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento;

SENTITO il Ministro della Salute, come da corrispondenza su-ricordata;

ORDINA

Art. 1) (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR))

A decorrere dalle ore 18.00 del 23 febbraio 2021 e sino al 2 marzo 2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) sono adottate le seguenti misure:

  1. si applicano le misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021;
  2. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché dei servizi educativi delle scuole dell’infanzia, in relazione alle scuole e servizi aventi sede sul territorio della Provincia di Brescia e dei predetti Comuni;
  3. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2 aventi sede sul territorio della Provincia di Brescia e dei predetti Comuni:
    ● le attività di laboratorio sono sospese;
    ● resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.
  4. È fortemente raccomandato che le scuole e istituzioni formative di cui al punto 2 aventi sedi in territori della Lombardia diversi dalla Provincia di Brescia e dai Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) dispongano la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati in Provincia di Brescia o nei predetti Comuni;
  5. È vietato ai residenti nel territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), anche se ubicate in territori diversi dalla Provincia di Brescia e dei predetti Comuni;
  6. È vietato a coloro che non risiedono nel territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate in territori della Provincia di Brescia e dei predetti Comuni;
  7. Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR), nonché in relazione ai dipendenti, residenti o domiciliati nei predetti territori, di pubbliche amministrazioni aventi sedi ed uffici in altri territori della Lombardia.
  8. Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della provincia di Brescia e dei predetti Comuni, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
  9. È fortemente raccomandato che le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sede nei territori della Lombardia diversi dalla Provincia di Brescia e dai Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) dispongano la didattica a distanza per i 5 propri studenti residenti o domiciliati in Provincia di Brescia o nei predetti Comuni;
  10. È fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR);
  11. È sospesa in relazione ai predetti territori l’efficacia dell’Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021 in relazione ad attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e piscatorie.

Art. 2 (Disposizioni finali)

  1. Restano ferme le misure di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento.
  2. In relazione al Comune di Castrezzato (BS) cessa di effetto dalle ore 18.00 del 23 febbraio 2021 l’Ordinanza n. 701 del 16 febbraio 2021.
  3. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020.
  4. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it 

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