Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta la Legge di Bilancio 2025: Parte prima
La Legge di Bilancio per l’anno 2025, Legge 207/2024, prevede numerose novità in ambito fiscale, lavoro, agevolazioni e investimenti, nonché una serie di misure a sostegno di imprese e famiglie, tra le quali si segnalano la conferma a regime della struttura Irpef a tre aliquote, l’aumento della soglia di reddito da lavoro dipendente per l’accesso al regime forfetario, la riproposizione del regime agevolato di assegnazione dei beni ai soci e dell’estromissione di beni immobili dal patrimonio dell’imprenditore, e l’Ires premiale.
PARTE PRIMA
Di seguito si sintetizzano le disposizioni tributarie più rilevanti in materia di: IMPOSTE DIRETTE
Irpef:
La riduzione da 4 a 3 aliquote, prevista già dal 2024 (Dlgs 216/2023), viene confermata e diventa la struttura a regime: le aliquote sono pertanto quelle del 23%, 35% e 43%.
Confermato anche l’ampliamento della cd. “no tax area”, fino a 8.500 euro (parificandola a quella dei titolari di redditi da pensione), in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente o di alcuni redditi ad esso assimilati, come già previsto dal medesimo Dlgs. 216/2023. L’ampliamento avviene mediante l’incremento della detrazione per redditi da lavoro dipendente – che passa da 1.880 a 1.955 euro (articolo 13 comma 1 lettera a) del Tuir) – nel caso di redditi di tale natura non superiore a 15mila euro.
Con riferimento al trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 1, Dl 3/2020, riconosciuto nella misura di 1.200 euro per i soggetti con reddito complessivo fino a 15mila euro, viene stabilizzata a regime la condizione prevista per il 2024 dall’articolo 1, comma 3, Dlgs 216/2023, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato Testo unico, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Si ricorda che il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è superiore a 15mila euro ma non a 28mila euro a condizione che la somma di talune detrazioni (ad esempio, per carichi di famiglia, lavoro dipendente, interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, ecc.) sia superiore all’imposta lorda.
Bonus edilizi:
Il bonus ristrutturazioni è stato modificato in relazione alle abitazioni diverse da quelle principali per le quali la detrazione passa ora al 36%.
In particolare è previsto quanto segue:
- Bonus casa per immobili destinati ad abitazione principale la detrazione spetta nella misura del 50% e fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare; per immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale – seconde case la detrazione spetta nella misura del 36% fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare;
- Eco bonus: la misura, prevista in scadenza al 31.12.2024, viene prorogata per gli anni 2025 – 2026 e 2027. La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2025 con le stesse percentuali previste per il bonus casa, quindi 50% per abitazione principale e 36% per seconde case.
Tali percentuali scenderanno negli anni 2026 e 2027 rispettivamente al 36% per le abitazioni principali e al 30% per seconde case.
Non è più ammessa la detrazione per la sostituzione di caldaie alimentate con combustibili fossili (caldaie a metano).
Anche al sismabonus si applicano le stesse percentuali del 50% o 36%.
Eliminata la detrazione del bonus verde.
Stabilita, inoltre, la proroga della detrazione per l’acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di 5mila euro previsto per il 2024.
Va segnalata anche l’introduzione, per l’anno 2025, di un bonus elettrodomestici, consistente in un contributo fino a 100 euro (200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro) per l’acquisto di un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotto nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
Quanto alla disciplina del Superbonus, la detrazione del 65%, prevista dall’articolo 119, comma 8- bis, primo periodo, Dl 34/2020 per le spese sostenute nell’anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese superbonus sostenute nel 2023.
Fino al 31.12.2025 è possibile usufruire della detrazione del 75% per interventi di l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Detrazioni per altri oneri:
Viene introdotto nel Tuir il nuovo articolo 16-ter, che prevede una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Non subiscono il taglio:
- le spese sanitarie detraibili, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir (per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro);
- gli interessi passivi/oneri accessori/quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024, previsti dall’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter del Tuir;
- le rate delle spese sanitarie sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- le somme detraibili in quanto investimenti in startup (articoli 29 e 29-bis, Dl 17/2012) e in Pmi innovative (articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, Dl 3/2015);
- i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis) del Tuir, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione passano da 800 a 1.000 euro.
Detrazioni per carichi di famiglia:
La detrazione per i figli a carico (articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo del Tuir) può applicarsi esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata.
Precisamente viene riconosciuta una detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, legge 104/1992.
Come noto, a decorrere dal 1° marzo 2022, la detrazione Irpef per i figli a carico è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che no a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico e Universale erogato dall’Inps.
Dal 2025 si prevede che la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche) è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi della citata legge 104/1992.
Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli (in luogo degli «altri familiari» di cui all’articolo 433 del Codice civile, secondo la previsione normativa fino al 31 dicembre 2024), pari a 750 euro per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione (articolo 12, comma 1, lettera d) del Tuir). In pratica, la detrazione è riconosciuta per ciascun ascendente (ad esempio, i genitori, anche adottivi, e i nonni) convivente con il contribuente (anziché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 citato).
Viene, inoltre, esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli: