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Studio BMGR Crema - PARTE QUARTA - LEGGE DI BILANCIO 2025
Studio BMGR Crema - PARTE QUARTA - LEGGE DI BILANCIO 2025

PARTE QUARTA – LEGGE DI BILANCIO 2025

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta la Legge di Bilancio 2025: Parte quarta

 

La Legge di Bilancio per l’anno 2025, Legge 207/2024, prevede numerose novità in ambito fiscale, lavoro, agevolazioni e investimenti, nonché una serie di misure a sostegno di imprese e famiglie, tra le quali si segnalano la conferma a regime della struttura Irpef a tre aliquote, l’aumento della soglia di reddito da lavoro dipendente per l’accesso al regime forfetario, la riproposizione del regime agevolato di assegnazione dei beni ai soci e dell’estromissione di beni immobili dal patrimonio dell’imprenditore, e l’Ires premiale.

PARTE QUARTA

 

Di seguito si sintetizzano le disposizioni tributarie più rilevanti in materia di: CONTRASTO ALL’EVASIONE

Pagamenti elettronici e trasmissione dati:
Sono introdotte alcune disposizioni volte a contrastare l’evasione in materia di pagamenti elettronici e ad assicurare l’interoperabilità delle banche dati, per una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico. In particolare, viene sostituito il comma 3 dell’articolo 2, Dlgs 127/2015, prevedendo che dal 1° gennaio 2026 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati delle operazioni siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Nello specifico, si prevede che lo strumento hardware o software, mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici, sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

**Spese di trasferta e di rappresentanza tracciate:
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), si applicano le nuove disposizioni tese a favorire la tracciabilità delle spese, vincolando la deducibilità di alcune tipologie di spesa ai fini delle imposte sui redditi e Irap alla loro effettuazione con mezzi di pagamento tracciabili.
In particolare:

  1. con riguardo alle spese di trasferta:
  • per le imprese: modificando l’articolo 51, comma 5 del Tuir, viene introdotto l’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili, al fine di fruire della non concorrenza al reddito del rimborso delle spese relative alle trasferte dei dipendenti. Si qualificano quali strumenti di pagamento tracciabili il versamento bancario o postale e gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Mediante l’aggiunta di un ultimo periodo al citato comma 5, viene previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1, legge 21/1992. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che, nel contempo: i) provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; ii) vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Pertanto, costituiscono autoservizi pubblici non di linea: i) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; ii) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale. Restano fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall’articolo 95, commi 1-3, del Tuir. La modalità di pagamento tracciabile è richiesta anche ai fini della deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’Irap, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici (taxi o noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (si pensi al caso delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società);
  • per i lavoratori autonomi: anche per questi soggetti viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuate mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti agli stessi lavoratori autonomi, sono deducibili se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili.

Anche in questo caso, restano fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall’articolo 54, commi 5 e 6 del Tuir;

  1. con riguardo alle spese di rappresentanza: viene previsto che la deducibilità, dal reddito d’impresa e ai fini Irap, delle spese disciplinate dal Dm 19 novembre 2008, è ammessa se il pagamento viene eseguito mediante strumenti tracciabili. Restano fermi i limiti di deducibilità fissati dall’articolo 108, comma 2 del Tuir.

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni:
Le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, le quali devono effettuare pagamenti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per importi superiori a 2.500 euro, prima di effettuare il pagamento devono verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2026.

Affitti brevi:
Con l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (Cin), dal 1° gennaio 2025, ogni immobile destinato ad affitti brevi viene registrato con questo nuovo codice.

La legge di Bilancio 2025 stabilisce che il Cin dovrà essere indicato:

  1. nelle dichiarazioni fiscali;
  2. nella Certificazione Unica;
  3. nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché da quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Fatturazione elettronica:
I file delle fatture elettroniche acquisiti dal Sistema di Interscambio sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati anche dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette).

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it 

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