Logotipo Società
Studio BMGR Crema - PARTE TERZA - LEGGE DI BILANCIO 2025
Studio BMGR Crema - PARTE TERZA - LEGGE DI BILANCIO 2025

PARTE TERZA – LEGGE DI BILANCIO 2025

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta la Legge di Bilancio 2025: Parte terza

 

La Legge di Bilancio per l’anno 2025, Legge 207/2024, prevede numerose novità in ambito fiscale, lavoro, agevolazioni e investimenti, nonché una serie di misure a sostegno di imprese e famiglie, tra le quali si segnalano la conferma a regime della struttura Irpef a tre aliquote, l’aumento della soglia di reddito da lavoro dipendente per l’accesso al regime forfetario, la riproposizione del regime agevolato di assegnazione dei beni ai soci e dell’estromissione di beni immobili dal patrimonio dell’imprenditore, e l’Ires premiale.

PARTE TERZA

 

Di seguito si sintetizzano le disposizioni tributarie più rilevanti in materia di: AGEVOLAZIONI

 

Rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni:
La possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola diventa ora una disposizione a regime.
È ammesso il pagamento dell’imposta sostitutiva in forma rateale, fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre. L’aliquota dell’imposta sostitutiva sale dal 16% al 18%.

**Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice:
Viene riproposta la possibilità di versare un’imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnate o ceduti da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dall’articolo 1, commi 100-105, legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023).
L’imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all’8% (misura che sale al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.
Viene prevista la riduzione dal 3% all’1,5% dell’aliquota dell’imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

*Estromissione di beni delle imprese individuali:
Viene nuovamente prevista la possibilità, contenuta nella legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 121, legge 208/2015), per le imprese individuali di effettuare l’estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.
L’opzione comporta il versamento di una imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

Bonus per la prosecuzione dell’attività lavorativa:
Viene potenziato l’incentivo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che decidono di proseguire l’attività lavorativa pur avendo raggiunto, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti per la pensione anticipata con “Quota 103” o per la pensione anticipata a prescindere dall’età anagrafica (attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne; cfr. legge 92/ 2012).
L’incentivo si concretizza attraverso la possibilità di ottenere in busta paga, a richiesta, l’importo corrispondente alla quota di contribuzione previdenziale normalmente a carico del lavoratore.
La legge di Bilancio 2025 prevede ora anche l’esclusione dall’imposizione fiscale (oltre a quella contributiva) della misura di incentivo.

*Maggiorazioni dei contributi Inps:
Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata Inps, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all’Inps gli importi calcolati con una maggiorazione della aliquota a proprio carico non superiore a due punti percentuali.
L’importo versato è deducibile dal reddito complessivo nella misura del 50%. Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Mef saranno disciplinate le modalità attuative della misura.

** Riduzione dei contributi
La legge di Bilancio 2025 prevede anche una agevolazione in materia contributiva. Il comma 186 della legge 207/2024 consente ai lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta nella gestione artigiani o commercianti e che percepiscono redditi di impresa, di chiedere una riduzione contributiva del 50%. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi ed è applicabile anche dai contribuenti che applicano il regime forfettario ed è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquote. Si ricorda infatti che per i contribuenti forfettari, la legge 190/2014 già disciplina un regime contributivo agevolativo che prevede un’aliquota contributiva ridotta del 35%. Per ottenere la riduzione contributiva prevista dalla legge di Bilancio sarà necessario l’invio di una apposita comunicazione telematica all’Inps (come, peraltro, accade per quella a regime del 35%).

Bonus nuove nascite:
Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese di mantenimento dei figli, viene introdotto un nuovo assegno una tantum, pari a 1.000 euro, riconosciuto per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il beneficio – riconosciuto dall’Inps su domanda e subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di Isee non superiore a 40mila euro annui – non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Si richiede inoltre che il genitore richiedente sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro, con autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

Bonus psicologo:
Si rifinanzia il contributo di sostegno alle spese per sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, Dl 228/2021.

 

**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it 

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Lascia un commento

Categorie News

Articoli recenti

Richiedi maggiori informazioni:

Articoli recenti

Compila il form di seguito per richiedere informazioni: