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Studio BMGR Crema - POLIZZE CATASTROFALI
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POLIZZE CATASTROFALI

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli parla delle POLIZZE CATASTROFALI: Pubblicato in Gazzetta il Dm che attua l’obbligo

 

Il 27 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale con le «modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali», copertura resa obbligatoria per gli immobili delle imprese dalla legge 213/2023.

Il 25 febbraio 2025 è stato convertito in legge il decreto Milleproroghe (Dl 202/2024), che ha fissato definitivamente la data di entrata in vigore al 31 marzo 2025.

Entro questa data le imprese iscritte nel Registro delle Imprese dovranno stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

In caso di inadempimento si rischia la perdita di contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici (anche con riferimento a quelli concessi in occasione degli eventi catastrofali).

Formalmente il Dm entra in vigore il 14 marzo, ma già da ora le imprese hanno tutti gli elementi per dotarsi di una polizza conforme.

Discorso diverso per le polizze già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo. Per esse l’articolo 11, comma 2 del Dm– rimasto invariato – prevede che l’adeguamento debba avvenire «a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse». Ciò significa che alla prima scadenza annuale (o più in generale del periodo di copertura assicurativa anche superiore all’anno) un contratto vigente, assoggettato a rinnovo, potrà rinnovarsi solo a condizioni allineate al Dm. E, se la polizza non rispetta lo schema di legge, occorrerà stipulare appendici integrative.

L’adeguamento delle polizze in corso potrà avvenire anche prima del rinnovo, al «primo quietanzamento utile», espressione che pare riferita a ogni quietanza che, rilasciata anche in corso di frazionamenti infraannuali del premio, ne attesti il pagamento, evitando la sospensione di garanzia ex articolo 1901 del Codice civile.

L’articolo 1 del Dm prevede che vadano assicurate le immobilizzazioni «a qualsiasi titolo impiegate», inducendo a ritenere che destinatarie dell’obbligo non siano solo le imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche quelle che li detengano ad altro titolo (leasing, locazione, comodato). Ma se il titolo dell’impiego (per esempio, locazione) presuppone che il rischio di perimento del bene sia in carico al proprietario, l’impresa locataria del bene finirebbe per stipulare una copertura (e pagare un premio) nell’interesse del proprietario. Si realizzerebbe così lo schema dell’assicurazione per conto altrui (articolo 1891 del Codice civile), anche se nulla vieta che il bene sia già assicurato dal proprietario prima di porlo nella disponibilità dell’impresa.

Le immobilizzazioni materiali da assicurare sono quelle di cui alla lettera B-II n. 1, 2, 3 dell’articolo 2424 del Codice Civile, ossia terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Sono esclusi dall’obbligo gli altri beni materiali, tra cui i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva.

 

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it 

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