Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli comunica che al 31 Dicembre scatta la consumazione del reato di omesso versamento Iva e ritenute dell’anno 2022
Quando il contribuente non provvede al versamento di Iva e ritenute, oltre determinate soglie di tolleranza, tale irregolarità sfocia in conseguenze penali, se dette omissioni non vengono regolarizzate entro una certa data: il termine da considerare è quello del 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale vengono presentate le relative dichiarazioni.
Tale nuovo termine è stato introdotto dal D.Lgs. 87/2024 e, a differenza delle novità in tema di sanzioni tributarie che esplicano efficacia solo a decorrere dalla irregolarità commesse dal 1° settembre 2024 in avanti, le disposizioni penali risultano invece immeditatamente operative. Le nuove disposizioni avranno efficacia retroattiva solo laddove si rivelino in concreto più favorevoli al reo; mentre continueranno ad applicarsi le precedenti fattispecie in tutti i casi in cui il reato sia stato commesso in data antecedente al 29 giugno 2024 (data di entrata in vigore del c.d. Decreto sanzioni) e la nuova disciplina sia più severa rispetto al passato.
La nuova disciplina lascia più tempo al contribuente per definire le irregolarità di versamento evitando le relative conseguenze penali.
Eventuali omessi versamenti oltre soglia relativi al 2023 sono suscettibili di produrre conseguenze penali se non “gestiti” entro il 31 dicembre 2025, mentre per le irregolarità del 2024 c’è tempo sino al 31 dicembre 2026.
Entro la fine del 2024 occorre intervenire per evitare il consumarsi dei reati di omesso versamento Iva e ritenute relative al 2022.
Il reato di omesso versamento Iva e ritenute:
L’articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000 stabilisce che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’Iva dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Analogamente, l’articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000 stabilisce che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Gli articoli 10-bis e 10-ter, D.Lgs. 74/2000 prevedono che:
- il reato non si perfeziona sino a quando è in essere una dilazione dell’avviso bonario ex articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997. L’articolo 3-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 462/1997, introdotto proprio dal D.Lgs. 87/2024, prevede che gli avvisi bonari siano comunicati al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo quello di presentazione della dichiarazione. Inoltre, nelle more del ricevimento della comunicazione, si può provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno 1/20 per ciascun trimestre solare;
- in caso di decadenza dal beneficio della rateazione ex articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973, il colpevole è punito se il debito residuo supera i 50.000 euro (per le ritenute) o i 75.000 euro (per l’Iva).
Quindi, nella sostanza, chi non avesse versato Iva o ritenute certificate nel corso del 2022 per un importo superiore alla relativa soglia, per evitare le conseguenze penali, ha la possibilità di:
- rateizzare l’eventuale avviso bonario notificato, ovvero
- nel caso di mancata notifica dell’avviso bonario, potrà comunque versare entro il 31 dicembre la somma di un ventesimo di quanto dovuto.
Peraltro, sempre in relazione agli omessi versamenti, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 13, D.Lgs. 74/2000 sancisce che questi 2 reati non siano punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore. A tal fine il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di P.A. e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.
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