Dal 2020 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 65.000 sempre che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi.
Le altre modifiche introdotte dalla L. 160/2019 riguardano: le cause ostative, con la reintroduzione del limite (pari a € 30.000) circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati; la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica; il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo, anche non fiscali.
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AMBITO APPLICATIVO – Senza limiti di durata
Soggetti
Contribuenti persone fisiche.
- Attività d’impresa.
- Arti o professioni.
Requisiti
Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti.
Nell’anno precedente.
Inizio attività
Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito. Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività.
REQUISITI CONTABILI
Ricavi o compensi
- I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, non superiori a € 65.000.
- Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Ragguagliati ad anno.
Spese per dipendenti
Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’art. 70 D. Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari).
ESCLUSIONE
Redditi da lavoro dipendente
- Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di € 30.000.
- La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
REDDITIVITÀ PER CASSA
I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’apposita tabella (in base al codice ATECO).
IMPOSTA SOSTITUTIVA
- Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15%*.
- Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Nota*: Ricorrendo specifiche condizioni, per i primi 5 anni di attività l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.