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Amministrazione Srl News Regime forfetario per persone fisiche dal 2020
Amministrazione Srl News Regime forfetario per persone fisiche dal 2020

Regime forfetario per persone fisiche dal 2020

Dal 2020 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 65.000 sempre che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi.

Le altre modifiche introdotte dalla L. 160/2019 riguardano: le cause ostative, con la reintroduzione del limite (pari a € 30.000) circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati; la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica; il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo, anche non fiscali.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione S.r.l.  T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form.

AMBITO APPLICATIVO – Senza limiti di durata


Soggetti
Contribuenti persone fisiche.

  • Attività d’impresa.
  • Arti o professioni.

Requisiti
Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti.

Nell’anno precedente.

Inizio attività
Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito. Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività.

REQUISITI CONTABILI


Ricavi o compensi

  • I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, non superiori a € 65.000.
  • Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Ragguagliati ad anno.

Spese per dipendenti
Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’art. 70 D. Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari).

ESCLUSIONE


Redditi da lavoro dipendente

  • Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di € 30.000.
  • La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

REDDITIVITÀ PER CASSA

I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’apposita tabella (in base al codice ATECO).

IMPOSTA SOSTITUTIVA

  • Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15%*.
  • Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Nota*: Ricorrendo specifiche condizioni, per i primi 5 anni di attività l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.

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