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Amministrazione Srl La responsabilità sociale negli appalti
Amministrazione Srl La responsabilità sociale negli appalti

Responsabilità sociale negli appalti

Il Dl 25/2017 (legge 49/2017 in vigore dal 23/4/2017) ha abrogato l’istituto dell’escussione preventiva ed è stata tolta alle parti sociali la possibilità di intervenire sulle procedure di controllo della regolarità degli appalti stessi.

Il regime della responsabilità solidale prevede che sono tenuti a pagare i crediti da lavoro maturati dal personale impiegato nell’appalto e anche le obbligazioni contributive previdenziali sia il committente che l’appaltatore. Il legislatore non ha modificato il regime di solidarietà ma ha abrogato il principio della preventiva escussione dell’appaltatore e pertanto il committente può essere aggredito anche prima dell’appaltatore.

Il committente imprenditore, nei limiti dei due anni dalla cessazione del contratto di appalto, è obbligato in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori per i trattamenti retributivi – comprese le quote del trattamento di fine rapporto – i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti, in relazione al periodo di esecuzione del contratto.

Sono, invece, escluse dall’obbligazione le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Pertanto, in caso di inadempienza dell’appaltatore/subappaltatore, la norma chiama in causa il committente/appaltatore. Si realizzano, quindi, due tipi di tutela nei confronti del lavoratore impiegato nell’appalto: la prima riguarda le retribuzioni, poi c’è quella previdenziale e assistenziale.

Chi appalta deve quindi rispettare i presupposti di legge, anche per evitare rivendicazioni da parte dei lavoratori impiegati nell’appalto: questi, infatti, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto dovuto riguardo al contratto di appalto, entro i limiti del debito residuo del committente verso l’appaltatore; si tratta, insomma, di una tutela onnicomprensiva. Oltre ai lavoratori, anche gli enti previdenziali e assistenziali sono interessati a recuperare gli oneri legati alla retribuzione: così come per i trattamenti retributivi, anche per i crediti contributivi e assicurativi la responsabilità può essere fatta valere nel limite temporale di due anni.

Niente controlli nei Ccnl

Infine, il Dl 25/2017 ha cancellato anche l’attribuzione prima conferita alle parti sociali di individuare, tramite i Ccnl procedure ad hoc di verifica e metodi di controllo della regolarità complessiva degli appalti.

Lo Studio Professionale Riboli Magnoni rimane a disposizione per chiarimenti.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it

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