Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta il riepilogo delle agevolazioni in vigore per il contrasto del caro carburante
Per l’anno 2023 i datori di lavoro che desiderino aiutare i propri dipendenti contro i rincari del carburante hanno a disposizione tre differenti possibilità.
La prima consiste nel bonus carburante introdotto con il decreto legge 5/2023. Si tratta della possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti voucher, fino a 200 euro, per l’acquisto di carburanti. L’agevolazione riguarda solo i dipendenti del settore privato e dunque sono esclusi i percettori di redditi assimilati (amministratori, co.co.co, tirocinanti, ecc.). Infine, l’importo del bonus è esente da imposizione fiscale, ma soggetto invece alla contribuzione previdenziale.
Esenti da tasse e contributi sono invece altre due opportunità. Per il periodo di imposta 2023, l’articolo 40 del Dl 48/2023 permette alle aziende di concedere beni e servizi (compresi quindi i buoni benzina nonché di rimborsare i consumi delle utenze domestiche di gas, energia elettrica e acqua), fino al valore complessivo di 3mila euro, in esenzione fiscale e contributiva, in favore dei dipendenti e collaboratori (quindi a tutti i soggetti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero amministratori, co.co.co, tirocinanti, ecc.) con figli a carico. Invece, la medesima platea di contribuenti, ma senza figli a carico, continua a fruire della soglia di esenzione ordinaria di 258,23 euro, con l’esclusione dei rimborsi delle utenze domestiche.
In pratica, i datori di lavoro potrebbero erogare fino a 3.000 (per chi ha figli fiscalmente a carico) o 258,23 euro (per chi non ha figli fiscalmente a carico) di buoni carburante al lavoratore. Inoltre le due agevolazioni (i 200 euro da una parte e i 3.000 o 258,23 euro dall’altra) sono cumulabili tra loro. In entrambi i casi, il costo connesso all’acquisto dei buoni è integralmente deducibile dal reddito d’impresa (articolo 95 del Tuir). Ambedue gli incentivi possono essere offerti anche ad personam, volontariamente e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.
L’eventuale superamento delle soglie fissate da ciascuna delle due discipline (200 euro e 3.000 o 258,23 euro) comporta l’integrale tassazione delle erogazioni. In sostanza, si annulla il beneficio, sicché è consigliabile conteggiare e monitorare in maniera distinta i valori cumulati di tali soglie
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli: