Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
Con la conversione in legge del D.L.124/2019 è stata modificata la disciplina in materia di pagamento delle ritenute in caso di appalti e subappalti. Si riporta di seguito la nuova disciplina applicabile per contratti di importo complessivo annuo superiore ai 200.000,00 euro.
I soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
L’Agenzia delle entrate precisa che, in presenza di più contratti, il predetto limite va riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti, e se la somma di tali contratti supera la soglia di euro 200.000, la nuova disciplina va applicata in relazione a tutti i contratti stipulati e ancora in essere nel momento in cui la soglia è superata. Ad esempio, se vengono stipulati nel corso di un anno 4 contratti ciascuno del valore di euro 60.000, gli obblighi previsti dovrebbero scattare solamente per il quarto contratto (ferma restando che i primi tre contratti siano stati completati prima dell’inizio dell’ultimo rapporto).
- Il versamento di tali ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Si precisa che non deve essere compilato un modello F24 per ciascun lavoratore impiegato nel relativo contratto, ma può essere compilato un solo modello per ciascun committente, indicando il codice fiscale dello stesso committente nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” del modello F24, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo” dello stesso modello F24.
- Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
- Nel caso in cui a tale data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
- In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
- I nuovi obblighi non si applicano qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, (allegando la relativa certificazione rilasciata da Agenzia Entrate), la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per l’invio delle deleghe al committente, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. - A decorrere dalla data di applicazione della nuova disposizione, la certificazione della sussistenza dei requisiti per l’esonero dai nuovi obblighi è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni da trasmettere al committente che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati. - Per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai medesimi dipendenti per i quali le ritenute sono versate dall’impresa appaltatrice. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2020.
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