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Amministrazione Srl News Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti


DECRETO LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020


DECORRENZA DAL 01.01.2020

L’art. 4 cc.1-17, del D.L. 124/2019 prevede che i soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati (art. 23, c. 1 Dpr 600/1973), residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento delle citate ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

  • L’obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

  • L’importo corrispondente all’ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.

  • Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all’effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il termine e con le modalità previste, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

  • Entro il termine previsto dei 5 giorni antecedenti la scadenza, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

    • a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

    • b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;

    • c) i dati identificativi del bonifico effettuato.

  • Nel caso in cui alla data dei 5 giorni antecedenti la scadenza sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria, quest’ultima può allegare alla comunicazione inviata al committente la richiesta di compensazione, totale o parziale, delle somme necessarie all’esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti. Il committente procede al versamento con le medesime modalità citate (senza possibilità di effettuare la compensazione).

  • Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine dei 5 giorni antecedenti la scadenza non abbiano provveduto all’esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta e non abbiano trasmesso allo stesso i dati previsti.

  • I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.

  • Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano, entro il termine e con le modalità indicate i dati richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine o non inviino la richiesta di compensazione, ovvero inviino una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio, dandone comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

  • Laddove entro 90 giorni dal termine, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici effettuino il versamento al committente o richiedano la compensazione e trasmettano i dati richiesti, il committente procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.

  • Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica, entro 5 giorni, mediante posta elettronica certificata a queste ultime l’effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell’effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest’ultimo, comunicano tale situazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei loro confronti.

  • Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le procedure previste, comunicando al committente tale opzione entro la data dei 5 giorni antecedenti la scadenza e allegando una certificazione dei requisiti richiesti, qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della medesima scadenza:

    • a) risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;

    • b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

  • Entro 90 giorni dal 27.10.2019 la certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate mediante canali telematici e l’autenticità della stessa è riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia stessa.

  • Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità per il rilascio e il riscontro della certificazione prevista; con ulteriori provvedimenti possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni alternative a quella prevista, che consentano anche il tempestivo riscontro delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  • Per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

  • Il soggetto obbligato in base alle nuove disposizioni che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 13, c. 1 D.Lgs. 471/1997 (30% dell’importo non versato).

  • Chiunque, obbligato in base alle nuove disposizioni, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, è punito ai sensi dell’art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, con l’applicazione delle soglie di punibilità ivi previste (reclusione da 6 mesi a 2 anni per un ammontare superiore a 100.000 euro per ciascuna annualità).

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare Amministrazione Srl  T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it oppure compilare il form.

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