Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli ricorda: RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2024
Si ricorda che per effetto della proroga contenuta nel D.L. 113/2024, entro il prossimo 30 novembre 2024 è possibile fruire della rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate) posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2024.
Soggetti interessati
Possono fruire della possibilità di rivalutazione le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che intendono affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere da a) a c-bis), Tuir.
In particolare, entro il prossimo 30 novembre 2024:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere, etc.) deve redigere e asseverare la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
- il contribuente interessato deve versare l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle 3 rate annuali di pari importo.
Imposta dovuta e modalità di versamento
In caso di rivalutazione di terreni o partecipazioni è dovuta un’imposta sostitutiva del 16% da calcolarsi sul valore determinato dalla perizia. È possibile eseguire il versamento dell’imposta in 3 rate annuali di pari importo entro rispettivamente, il 30 novembre 2024, il 30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026. Le rate medesime dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo a partire dal 30 novembre 2024.
L’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine previsto:
- dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta;
- ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata.
Altri aspetti
Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato dell’agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti, non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione e può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione. Qualora vi fosse stato un versamento rateale della precedente imposta sostitutiva, devono essere sterilizzati gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima. In caso di nuova rideterminazione che comporta una diminuzione del valore della partecipazione, si ricorda che l’eccedenza di imposta sostitutiva precedentemente versata, che non è
stato possibile scomputare dalla “nuova” imposta sostitutiva per incapienza, non può essere chiesta a rimborso.
Resta fermo che, in materia di rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni, l’assunzione del valore rivalutato in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’articolo 68, Tuir. In caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate, quindi, qualora il valore rivalutato sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale per il contribuente (circolare n. 1/E/2013).
Si segnala, infine, che il DDL alla Legge di Bilancio 2025 prevede la possibilità di rivalutare le quote di partecipazione e i terreni, posseduti alla data del 1° gennaio, entro il 30 novembre di ciascun anno, ferma restando l’imposta sostitutiva del 16%.
PLUSVALENZE DA CESSIONE DI FABBRICATI SUI QUALI SONO STATI ESEGUITI LAVORI “SUPERBONUS”
La Legge di Bilancio 2024, con effetto dalle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024, ha inserito nell’articolo 67, Tuir, la nuova lettera b-bis), secondo cui costituiscono redditi diversi le cessioni di immobili sui quali sono stati eseguiti lavori che hanno fruito del c.d. superbonus, a condizione che tra la data di ultimazione dei lavori e quella della cessione non siano decorsi più di 10 anni (con esclusione dei fabbricati pervenuti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso). Con la circolare n. 13/E dello scorso 13 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate ha precisato che per l’individuazione del termine dei 10 anni, per la verifica della rilevanza della plusvalenza, è necessario aver riguardo alla data di conclusione dei lavori, comprovata dalla documentazione urbanistica e amministrativa, a prescindere dalla data di acquisto del bene. Recentemente, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la risposta a interpello n. 208/E/2024 con cui ha fornito importanti chiarimenti in merito all’esimente prevista in caso di immobili pervenuti per successione.
Nella risposta a interpello n. 208/E/2024 l’Agenzia delle entrate conferma che sono imponibili le plusvalenze che derivano dalla cessione di immobili sui quali sono stati eseguiti lavori agevolati con il c.d. superbonus, anche se tali lavori hanno riguardato solo le parti comuni dell’edificio e non anche l’unità immobiliare oggetto di successiva cessione nei 10 anni successivi. Per quanto riguarda l’esimente prevista per gli immobili pervenuti per successione, secondo l’Agenzia delle entrate l’esclusione da imponibilità riguarda anche l’ipotesi in cui la proprietà derivi solo in parte da una successione. Tuttavia, l’irrilevanza riguarda solamente la quota di proprietà dell’immobile acquisito per successione, con conseguente imponibilità della parte pervenuta per acquisto a titolo oneroso.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli: