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Studio BMGR Crema - ROTTAMAZIONE QUATER - ULTERIORI AGGIORNAMENTI
Studio BMGR Crema - ROTTAMAZIONE QUATER - ULTERIORI AGGIORNAMENTI

ROTTAMAZIONE QUATER – ULTERIORI AGGIORNAMENTI

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli parla della ROTTAMAZIONE QUATER – Ulteriori aggiornamenti

 

La legge 15/2025 di conversione del Milleproroghe, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 24 febbraio 2025, inserisce nel Dl 2022/2024 l’articolo 3 bis che ha introdotto la possibilità di presentare entro la fine di aprile, una apposita istanza all’agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base degli applicativi che verranno messi a disposizione sul sito di Ader, entro 20 giorni, al fine di essere riammessi alla rottamazione quater per i soggetti decaduti.

È stato ulteriormente chiarito che la riapertura non determina un rientro dei debitori nell’originario piano dei pagamenti. Con la decadenza dalla rottamazione quater, infatti, il piano iniziale perde definitivamente efficacia. La conseguenza di questo ragionamento è che i soggetti che hanno abbandonato la definizione agevolata non devono più preoccuparsi di rispettare le vecchie scadenze di legge, a partire già da quella del 5 marzo prossimo. Tutti gli importi non versati, compresi quelli originariamente previsti per il triennio 2025-2027, confluiranno pertanto nella riapertura e saranno liquidati da Ader, con una specifica comunicazione che verrà trasmessa entro la fine di giugno. Questo significa, in altri termini, che il debitore non dovrà rispettare un doppio piano di versamenti, quello della domanda iniziale e quello dell’istanza di riammissione, ma deve seguire solo quest’ultima.

Il debitore deve indicare nella nuova istanza il numero di rate entro cui intende corrispondere le somme dovute. Il numero massimo è di 10 quote, scadenti, le prime due, a luglio e novembre 2025, le altre otto nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2026 e 2027. Si tratta peraltro di scadenze coincidenti con quelle stabilite nella normativa di riferimento, di cui all’articolo 1, commi 231 e seguenti, della legge 197/2022.

I contribuenti che sono in regola con i pagamenti, invece, devono necessariamente rispettare la scadenza del 5 marzo, altrimenti perdono tutti i benefici della sanatoria, con ripristino, quindi, degli importi dovuti a titolo di sanzioni, interessi e aggio.

Si ricorda che anche la dilazione della riammissione è soggetta alle medesime regole generali della rottamazione. È, pertanto, sufficiente saltare una qualsiasi delle rate o pagarla con ritardo superiore a 5 giorni per decadere dalla procedura.

Nulla vieta ai soggetti che non hanno mai pagato alcuna delle rate stabilite nella domanda iniziale di proporre istanza ai sensi dell’attuale disciplina di riapertura dei termini.

 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:

T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it 

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