Amministrazione Srl, con sede a Crema, comunica le nuove scadenze in merito a rottamazione ter – saldo e stralcio.
1. ROTTAMAZIONE TER – SALDO E STRALCIO: NUOVE SCADENZE
Il Decreto Sostegni-bis (convertito in Legge n.106 del 23.7.2021) ha fissato nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 della rottamazione ter e saldo e stralcio.
Scadenza delle rate 2020 non ancora versate
Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della “Rottamazione-ter”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:
- 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020;
- 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.
Scadenza delle rate 2021
Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020, il termine “ultimo” per pagare quelle in scadenza nel 2021 (del 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021) è differito al 30 novembre 2021.
Anche per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza e quindi, il pagamento dovrà avvenire entro il 6 dicembre 2021.
Per pagare le rate 2020 non ancora versate, le cui scadenze erano fissate il 28/02/2020, il 31/05/2020, il 31/07/2020 e il 30/11/2020, si devono utilizzare i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati originariamente ricevuti (non verranno quindi emessi nuovi bollettini).
I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.
2. STRALCIO DEI DEBITI FINO A 5.000 EURO
Il Decreto Sostegni ha previsto lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
I beneficiari dello “Stralcio” sono:
- le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossioni, qualora sia stato verificato il requisito di reddito imponibile del 2019 non superiore ai 30.000,00 euro, è possibile controllare se nella propria definizione agevolata sono compresi carichi iscritti a ruolo che possono essere oggetto di stralcio e quindi effettuare la stampa dei nuovi moduli da poter usare per il pagamento:
Verifica lo “Stralcio” debiti nella tua Definizione agevolata.
Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti.
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo studio al: T. 037386885 – E. info@amministrazionesrl.it