Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli comunica: CONVERTITO IL DECRETO MILLEPROROGHE
Il D.L. 202/2024, c.d. Milleproroghe, è stato convertito con L. 15/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi:
Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter
Tempestività delibere Imu ed eventuale versamento a saldo
Viene modificato l’articolo 1, comma 72, L. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024) per poter considerare tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’Irpef, a condizione che siano inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre di ciascuno dei 2 anni e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024 per l’anno 2023 e il 7 febbraio 2025 per l’anno 2024. In particolare, la norma introduce una deroga in riferimento a:
- articolo 15-ter, D.L. 201/2011;
- articolo 1, commi 762 e 767, L. 160/2019.
Ne deriva che la deroga si rende applicabile all’Imu e ai tributi diversi dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef.
Viene, inoltre, modificato l’articolo 1, comma 73, L. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), stabilendo che l’eventuale differenza positiva tra l’Imu, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi della deroga introdotta con il comma 2-bis e quella versata entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024 ai sensi dell’articolo 1, comma 762, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024 per l’anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l’anno 2024. Nel caso di una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
Articolo 1, comma 10-sexies
Relazione annuale dell’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale
Viene modificato l’articolo 9, comma 3, lettera b), D.Lgs. 230/2021 relativo all’istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale, portando da semestrale ad annuale la relazione che l’Osservatorio deve predisporre all’Autorità politica delegata per la famiglia.
Articolo 3, comma 6
Divieto di fatturazione elettronica
Viene prorogato a tutto il 2025 il divieto di fatturazione elettronica di cui all’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 136/2018, previsto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Articolo 3, comma 8
Sospensione revoca consorzi e confidi per assenza di volume di affari
Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l’adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di cui al D.M. 53/2015, conseguente al venir meno del volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, è sospeso per 24 mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d’Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l’avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attività finanziaria.
Articolo 3, comma 10
Iva Terzo settore
Viene sostituito l’articolo 1, comma 683, secondo periodo, L. 234/2021, prevedendo che, in attesa della razionalizzazione della disciplina Iva per gli enti del terzo settore, in attuazione dell’articolo 7, L. 111/2023, l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 215/2021, sono rinviate al 1° gennaio 2026, con la conseguenza che gli enti associativi continueranno anche per il 2025 a beneficiare del precedente regime di esclusione Iva.
Articolo 3, commi 14-bis e 14-ter
Rendicontazione di sostenibilità
Viene previsto che i revisori legali, per l’assunzione di incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nelle more di adozione del Decreto Mef di cui all’articolo 6, comma 1-bis, D.Lgs. 39/2010, possono rilasciare l’attestazione della sostenibilità relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, a condizione che abbiano maturato, ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 39/2010, almeno 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. Tali crediti formativi devono essere maturati al 25 febbraio 2025.
Viene, inoltre, stabilito che continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9, D.Lgs. 254/2016, nonostante l’abrogazione del Decreto per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, limitatamente alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2024.
Trova, altresì, applicazione la relativa disciplina attuativa (regolamento adottato da Consob con deliberazione n. 20267/2018).
Articolo 3, comma 14-sexies
Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti
Viene estesa l’applicabilità delle norme disposte dall’articolo 106, D.L. 18/2020 relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa, Sapa, Srl, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni al 31 dicembre 2025.
In particolare, le Spa, Sapa, Srl e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ. senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Inoltre, per le sole Srl, il comma 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Articolo 3, commi 14-octies – 14-decies
Credito d’imposta nelle Zls
Viene esteso il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zls (zone logistiche semplificate) di cui all’articolo 13, D.L. 60/2024 anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 in beni strumentali di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. 124/2023.
Ai fini della fruizione del beneficio, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15 novembre 2025, devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025. Inoltre, a pena di decadenza dall’agevolazione, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, deve essere comunicato l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.
I relativi modelli di comunicazione da utilizzare sono approvati e le relative modalità di trasmissione telematica definite con provvedimento adottato dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni decorrenti dal 25 febbraio 2025.
Infine, ai fini del rispetto del limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2025, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili che deve essere resa all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 e la percentuale prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni medesime. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il limite di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle predette comunicazioni. Qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al citato limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
Articolo 3, comma 14-undecies
Intermediari finanziari non professionali: società cooperative
Intervenendo sull’articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, D.Lgs. 385/1993, la previsione per cui, nelle more di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106, Tub, le società cooperative esistenti alla data del 1°gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:
- non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro;
- l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato è prorogata al 31 maggio 2026.
**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO
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