Visto di conformità: in questo articolo Amministrazione Srl, con sede a Crema, vi comunica le nuove disposizioni.
Il visto di conformità costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione delle norme tributarie.
Con l’entrata in vigore del D.50/2017 sono cambiate le disposizioni per l’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione orizzontale (ossia con altri tributi) dei crediti Iva, lrpef, Irap e Ires.
Tale adempimento, prima previsto solo per i crediti Iva, è diventato obbligatorio anche per le compensazioni relative alle imposte sui redditi, ritenute alla fonte, Irap, rimborsi trimestrali Iva.
Pertanto per poter utilizzare in compensazione un credito Iva (annuale o trimestrale), Irpef, Ires, lrap di importo superiore a euro 5.000 deve essere obbligatoriamente apposto il visto di conformità sulla dichiarazione.
Il nuovo limite di euro 5.000, per cui si rende obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, riguarda tutte le dichiarazioni (Iva, redditi e Irap) presentate a partire dal 24 aprile 2017.
Non è necessario il visto di conformità se il credito superiore alla soglia di 5.000 euro viene utilizzato esclusivamente in compensazione verticale.
Si riepiloga di seguito l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti:
- Credito Iva, Irpef, Ires, Irap per importo inferiore a € 5000: compensazione libera
- Credito Iva, Irpef, Ires, Irap per importo superiore a € 5000 e fino a € 700.000: compensazione possibile con rilascio del Visto di Conformità; Modello F24 da presentare tramite canale telematico Fisconline o Entratel.
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