Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli presenta: Dichiarazione dei redditi per il 2023 (modelli REDDITI/2024 e 730/2024) delle persone fisiche
SCADENZE ANNUALI
LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 15.04.2024 MEDIANTE:
- CONSEGNA PRESSO LO STUDIO
- INVIO TRAMITE EMAIL ALL’INDIRIZZO redditi@studiocommercialistibmgr.it CON INDICAZIONE NELL’OGGETTO DELLA PERSONA A CUI LA DOCUMETAZIONE SI RIFERISCE.
NOVITA’
- Detrazioni per familiari a carico: per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali;
- Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione: le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%;
- Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti: è ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;
- Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo: dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo;
- Detrazione Super bonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate;
- Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;
- Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;
- Credito d’imposta mediazioni: è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;
- Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;
- Credito d’imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice;
- Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022.
Detraibilità delle spese con pagamenti tracciati:
Si ricorda che dall’anno 2020 la detrazione delle spese spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. NON SONO DETRAIBILI LE SPESE PAGATE IN CONTANTI, salvo le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici (scontrini farmacia), nonché prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (ticket).
PERTANTO DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE SOLO LE FATTURE CHE RIPORTANO IL METODO DI PAGAMENTO TRACCIATO O DOVRANNO ESSERE FORNITI COPIA DEI BONIFICI E DEGLI ESTRATTI CONTI DI CARTE DI CREDITO, DEBITO O PREPAGATE DA CUI RILEVARE IL PAGAMENTO TRACCIATO DELLE RELATIVE FATTURE.
QUALORA NON VENISSE FORNITA TALE DOCUMENTAZIONE NON SARA’ POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE LA SPESA (ad eccezione di scontrini farmacia e ticket come anzidetto).
**SEGUONO LE ULTERIORI DISPOSIZIONI NELLA CIRCOLARE IN ALLEGATO
Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli: