Cerca
Close this search box.
Logotipo Società
Amministrazione srl - Disposizioni urgenti superamento delle misure di contrasto al Covid - D.L. in Gazzetta
Amministrazione srl - Disposizioni urgenti superamento delle misure di contrasto al Covid - D.L. in Gazzetta

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto al Covid: D.L. in Gazzetta

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli trasmette la circolare informativa in riferimento al D.L. 24 del 24 marzo 2022 relativo alle disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022.

 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2022 il D.L. 24 del 24 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Tra le principali misure si segnala:

  • isolamento e autosorveglianza: dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’Autorità sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo,
    determina la cessazione del regime dell’isolamento. Sempre dal 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 al chiuso o
    in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
  • fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Su mezzi di trasporto e negli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale
    cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi, è obbligatorio indossare mascherine FFP2;
  • nei luoghi di lavoro, fino al 30 aprile 2022, resta l’obbligo, ai fini dell’accesso, di possedere e di esibire, su richiesta, il c.d. green pass. I lavoratori che ne siano sprovvisti sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre
    il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza
    ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. È, in ogni caso, consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il
    lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione;
  • gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario vigono fino al 31 dicembre 2022;
  • fino al 15 giugno 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per le seguenti categorie: personale scolastico; personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, Polizia locale, Agenzia per la cybersicurezza nazionale; personale di istituti penitenziari; personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale; lavoratori ultracinquantenni. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, tali soggetti devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base;
  • la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (c.d. fragili) è prorogata al 30 giugno 2022;
  • le disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato sono prorogate al 30 giugno 2022.

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete contattare lo Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli:
T. 0373.257851 – E. info@amministrazionesrl.it

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Lascia un commento

Categorie News

Articoli recenti

Richiedi maggiori informazioni:

Articoli recenti

Compila il form di seguito per richiedere informazioni: