Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli informa: Lavoratori sportivi, comunicazioni tramite unilav dal 27 ottobre
L’invio dei dati relativi al rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, già effettuato tramite apposito Registro, esonera dall’ulteriore comunicazione al centro per l’impiego. In tal senso la nota 460/2023 dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 26 ottobre, che va a integrare le indicazioni fornite dall’Inl con la circolare 2/2023.
I tempi ridotti impongono attenzione rispetto a quanto previsto dall’articolo 28, comma 3, del Dlgs 36/2021, circa l’obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico entro il trentesimo giorno del mese successivo al suo inizio. Per i rapporti iniziati nel mese di settembre l’adempimento deve essere effettuato entro il 30 ottobre, come chiarito dalla circolare dell’Inl, per aderenza al dettato normativo che fa riferimento al «trentesimo giorno del mese successivo».
In linea di principio è possibile ottemperare all’obbligo tramite la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche (Rasd) oppure tramite l’ordinaria comunicazione al centro per l’impiego (unilav). L’Ispettorato ribadisce, infatti, che la comunicazione al Registro equivale a tutti gli effetti alla comunicazione al centro per l’impiego.
Viene, tuttavia, rilevato che, al momento, il registro non è ancora pienamente operativo, in quanto manca il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il ministro del Lavoro, che individui le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari. Pertanto, fino alla definizione dello stesso, l’unico modo per adempiere è tramite unilav. Ciò significa che tutti i soggetti destinatari delle prestazioni sportive (associazioni o società, federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, Coni, Cip e Sport e salute Spa) devono procedere alla comunicazione dei rapporti di lavoro sportivo con invio telematico al centro per l’impiego (articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del Dl 510/1996) entro il 30 ottobre, per chi non ha ancora provveduto in tal senso, oppure entro il giorno trenta del mese successivo, per i nuovi rapporti (es. il rapporto di lavoro iniziato il 1° ottobre dovrà essere comunicato entro il 30 novembre).
Fondamentale, sul punto, l’indicazione fornita con la nota 460/2023 secondo cui, chi, al 26 ottobre, ha già provveduto all’invio dei dati tramite il Registro, non è tenuto a effettuare alcuna ulteriore comunicazione al centro per l’impiego, al fine di non gravare di ulteriori adempimenti i soggetti interessati, peraltro con tempistiche molto ridotte.
Si ricorda che il mancato adempimento comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro a norma dell’articolo 19, comma 3, del Dlgs 276/2003, comminata dagli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza.
Resta fermo, invece, in sede di prima applicazione, il termine del 31 ottobre per l’effettuazione degli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 20.
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